Nella G.U. del 30/11/2020 è stato pubblicato il D.L. 157/2020 (c.d. Ristori quater) che contiene diversi provvedimenti agevolativi e di proroga di scadenze fiscali di interesse per gli enti associativi.
In questa sede analizzeremo l’articolo 8 del Decreto che interviene modificando i soggetti a cui si applica l’esonero dal versamento del secondo acconto IMU per l’anno 2020.
Originariamente l’art. 9 del D.L. 137/2020 (c.d. Ristori) esonerava dal versamento i soli “proprietari” degli immobili e non la generalità dei soggetti passivi dell’imposta, tra cui si possono annoverare a titolo esemplificativo i titolari del diritto di superficie su cui insiste il centro sportivo o il circolo ricreativo sede dell’associazione.
Con l’art. 8 del presente provvedimento il legislatore, come da noi auspicato e sollecitato, corregge tale anomalia affermando che tutte le disposizioni in materia di IMU che si sono succedute nei provvedimenti degli ultimi mesi “si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuata dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. La norma richiamata prevede che “I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.”
In conclusione, tutti gli enti associativi che:
sono esonerati dal versamento del secondo acconto d’imposta in scadenza il prossimo 16/12/2020.