Con la Legge 178 del 30/12/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020, è stata approvata la legge di bilancio per l’anno 2021. Con la presente comunicazione cominciamo l’analisi delle disposizioni di interesse per gli enti sportivi e del Terzo Settore analizzando le disposizioni di sospensione dei versamenti previsti dai commi 36 e 37.
Le diposizioni in commento prevedono la sospensione dei versamenti in scadenza tra il 1/1/2021 ed il 28/02/2021 per FSN, EPS, ASD/SSD professionistiche e dilettantistiche che rispettino le seguenti condizioni:
La norma prevede lo spostamento senza applicazione di sanzioni ed interessi dei seguenti versamenti:
I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, il 30 maggio 2021 in unica soluzione o in 24 rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data: i versamenti dei mesi di dicembre 2021 e 2022 dovranno essere invece effettuati entro il giorno 16 di detti mesi.
Per una corretta individuazione degli enti sportivi beneficiari della proroga dei versamenti è necessario richiamare il contenuto del Dpcm del 24/10/2020[i] che prevede, visto il periodo emergenziale in corso, che possano essere organizzati solo eventi e competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale: l’individuazione degli eventi e competizioni nazionali organizzabili è stata delegata (vedi Dpcm 3/12/2020) ai singoli organismi sportivi nazionali (FSN, DSA e EPS), le cui indicazioni di eventi e competizioni nazionali sono state riconosciute dal CONI che le ha pubblicate sul proprio sito al seguente link.
Non appaiano però chiari diversi aspetti della disposizione in commento:
Al momento solo le ASD/SSD che partecipano ai campionati federali di alto livello hanno la certezza di poter beneficiare della proroga dei versamenti di cui in oggetto, e forse è proprio questa la vera ratio della norma in commento: infatti, stante la crisi di liquidità che coinvolge tutti i sodalizi sportivi che partecipano a quei campionati (anche a causa del venir meno da ormai molti mesi dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti al pubblico) e le stringenti norme federali che prevedono penalizzazioni in punti per le società sportive che non effettuano i versamenti erariali nei termini di legge, si è voluto evitare che le classifiche fossero sconvolte dai punti di penalizzazione per inadempienze amministrative.
Quindi, a parte i suddetti soggetti sportivi e gli organismi nazionali organizzatori di tali competizioni sportive, non è ancora chiaro quali siano i soggetti che potranno beneficiare con certezza della proroga dei versamenti. Per tutte le ASD/SSD partecipanti ad una delle competizioni presenti nella lista pubblicata dal CONI, bisognerà attendere una nota di prassi interpretativa, che ci si auspica possa essere pubblicata in tempi molto rapidi atteso che i primi versamenti oggetto di slittamento scadono il 16 gennaio p.v., per avere la certezza dell’applicabilità della proroga.
Di converso appare chiaro che le ASD/SSD non ancora iscritte alle competizioni organizzate dagli organismi sportivi nazionali o che svolgono esclusivamente in questo difficile periodo attività corsistiche on-line, sebbene gravemente colpite dalle norme di chiusura degli impianti sportivi e delle attività previste dai vari Dpcm, non potranno godere della proroga dei versamenti.
Ovviamente il comportamento naturale per tutti i sodalizi sportivi che non abbiano problemi di liquidità sarà, in assenza della pubblicazione di indicazioni di prassi che chiariscano la situazione, di provvedere al versamento di quanto dovuto, mentre per quelli che abbiano tali problemi sarà di attendere i chiarimenti e a seconda delle indicazioni che verranno fornite beneficiare della proroga o, di converso, effettuare i versamenti con pagamento anche degli interessi e sanzioni per il tardivo versamento.
Si segnala, inoltre, che:
[i] Dpcm 24/10/2020 art. 1 comma 9 lettera e): sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;