Settore di Attività Nazionale

Ciclismo

In vigore il nuovo codice della strada

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la LEGGE 9 novembre 2021, n. 156

 

E' entrata in vigore, il 10 novembre scorso, la legge 9 novembre 2021, n. 156 pubblicata in Gazzetta Ufficiale ovvero la conversione delle modifiche che vanno ad interessare il codice della strada.
Tra le tante cose come il rinnovato divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo, norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabilità..ed altro.
Una in particolare ha suscitato un tantino di polverone a causa della sua errata interpretazione, stiamo parlando dell'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e sonora, leggasi luci e campanello e su questa desideriamo fare chiarezza.

In un primo momento, molti sul web, hanno iniziato a sostenere l'obbligatorietà della presenza di questi dispositivi sempre e comunque, anche sulle bici ed addirittura nel caso delle luci che dovessero essere tenute accese sempre.
Ma non è così, in realtà le cosiddette modifiche di questo passaggio non hanno introdotto nulla di nuovo a questo proposito.
Vediamo in concreto.

Com’era l'Art. 68 al comma C
Caratteristiche   costruttive   e   funzionali   e   dispositivi   di  equipaggiamento dei velocipedi

Comma c) per le segnalazioni visive: anteriormente di  luci  bianche  o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati  catadiottri  gialli  ed  analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.

  1. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e  nei  casi  previsti dall'art. 152, comma 1.

Art. 152  (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).

  1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli,  tricicli  e  quadricicli,  quali  definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),  e paragrafo 3, lettera b), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante  la  marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione,  i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa  e  le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma  1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono  essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le  luci  di  marcia  diurna.

Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.

Queste le modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  10  settembre 2021, n. 121

LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00170) (GU Serie Generale n.267 del 09-11-2021)note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2021

b-ter)  all'articolo  68,  il  comma  2  e'  sostituito   dal seguente:

"2. I dispositivi di segnalazione di cui  alla  lettera  c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora  dopo  il  tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e  anche  di  giorno  nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita',  durante  la  marcia  sia  nei centri abitati che fuori dai centri abitati"»;
Non ci sono modifiche all'art.152

Quindi, pur vero che (ad eccezione delle manifestazioni sportive protette da scorta) il dispositivo sonoro deve essere presente sempre e non è una novità, come pure non lo è che i dispositivi visivi (le luci) devono essere presenti e funzionanti nei casi indicati esattamente come prima.
"Da mezz'ora  dopo  il  tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e  anche  di  giorno  nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita',  durante  la  marcia  sia  nei centri abitati che fuori dai centri abitati"

E questo vale per il ciclista da solo, in gruppo, ai raduni cicloturistici ed in ogni altro caso soggetto alla circolazione e normato dal codice.

Per la Redazione UISP Ciclismo
RB

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La Direzione Nazionale UISP ha comunicato a tutti i livelli che in data 01 febbraio 2023 è stato sottoscritto, nel rispetto delle prerogative di ciascun organismo, il rinnovo della Convenzione UISP - FCI per il 2023

Hanno sottoscritto la convenzione 2023 i seguenti Enti: US ACLI, CSAIN, AICS, LIBERTAS, CSEN, ACSI, CSI, UISP e ASI (con Bike Card). I loro tesserati possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.

Dal 09/02/23 OPES ha sottoscritto la convenzione 2023. I loro tesserati, in possesso della Bike Card, possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.

 

Per agevolare le procedure, è possibile verificare la presenza del ciclista nel database della Bike Card, accedendo alla procedura on line direttamente da questo link oppure tramite l’immagine sottostante

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