Settore di Attività Nazionale

Ciclismo

Si torna all'aperto: Usando il buonsenso

Scattata la Fase 2 dell’emergenza Covid-19 con tante, graduali, riaperture

 

Siamo alle prese con quella che viene chiamata "fase 2", tante informazioni da dover gestire e tante le richieste che riceviamo per capire cosa fare e cosa non fare.
Abbiamo già trattato la questione informativa, alla luce delle risposte di chiarimento emanate dal Governo, tuttavia le regioni stanno emanando ordinanze e disposizioni per il ritorno all'attività delle quali occorre tener conto poichè possono contenere informazioni differenti.
Certo sarebbe assai più semplice se non ci fosse questa Babele di informazioni da mettere in fila e ci fosse unica indicazione cui doversi attenere, scusate se scomodiamo la Bibbia (Genesi 11, 1-9) e non lo scriviamo per polemizzare ma solo per fare il paragone nella comprensione della difficoltà, noi ci proviamo cercando di circoscrivere l'area d'interesse alle questioni "bici" e tuttavia vi chiediamo di perdonarci se non riusciremo in pieno, non è semplice

Ad oggi (04/05/2020) in ordine alfabetico di regione ci risultano emanate:

  • Abruzzo:
    In base all'Ordinanza n. 52 del 30 aprile 2020 si prevede che:
    1. Sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;
  1. Sono consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo;
  2. E' consentito ai cinofili riconosciuti di praticare l’addestramento agility, la disciplina del cinowork, sleddog;
  3. E' consentito svolgere le suddette attività sportive dalle ore 6.00 alle ore 20.00 ed esclusivamente in modalità individuale, preferibilmente all’aria aperto e, comunque, con il rispetto delle misure di sicurezza.
  • Basilicata:
    Ordinanza n. 21 del 03/05/2020

    Alla lettera d): è consentita, in ambito regionale, l'attività sportiva e motoria in luogo aperto, anche con bicicletta o altro mezzo, ivi compresa l'attività di pesca sportiva e dilettantistica, sia da terra che in acque interne o in mare, fermo restando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro (cd. "droplet") per le altre attività;
  • Calabria:
    In base all'Ordinanza N. 37 del 29 aprile 2020
    Si consente la possibilità di spostamento all’interno del proprio Comune o verso altro Comune per lo svolgimento di sport individuali.
  • Campania:
    Due sono le ordinanze,
    La n. 42 in data 02/05/2020
    La n. 43 in data 03/05/2020
    Per la quesione della bici amatoriale pare che solo l’Ordinanza n. 42 sia coinvolta prevede che:
    1. A parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020- e, in particolare, in sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo- con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
    1.1. E’ consentito svolgere attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.
    1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.

  • Emilia Romagna:
    In base all'Ordinanza Num. 74 del 30/04/2020.
    È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali; È consentita in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto come, a titolo di esempio, ciclismo, corsa, caccia di selezione, pesca sportiva, tiro con l’arco, equitazione nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale.
  • FRIULI:
    A seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 11/PC del Presidente della Regione del 26 aprile
    punto 2: “Si ordina che sia consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza”.

  • Lazio:
    Qui entra in gioco l'Ordinanza N. Z00038 del 02/05/2020:
    ART. 4 Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:
    a. l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
    b. l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.
    c. entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.
    Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

  • Liguria:
    In base all’Ordinanza nr. 22/2020 del Presidente della Giunta Regionale
    Punto 5: “E’ consentito svolgere all’aria aperta l’uscita in bicicletta dalle 6.00 alle 22.00 in modo individuale nell’ambito del Comune di residenza (o abituale domicilio) o nel Municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova”.

  • Lombardia:
    L’Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020
    intanto prevede che sia sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
    Spostamenti
    È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
    Attività motoria
    È consentito svolgere attività motoria o passeggiate all’aperto senza più il vincolo di rimanere entro il raggio di 200 metri dalla propria abitazione. L’attività può essere svolta solo individualmente, oppure con un accompagnatore nel caso di minori o persone non completamente autosufficienti, rispettando sempre la distanza di sicurezza dalle altre persone. Parchi e giardini possono essere aperti e accessibili, ma non è consentito svolgere attività di natura ludica o ricreativa all’aperto; pertanto le aree attrezzate per il gioco dei bambini rimangono chiuse.
    Allenamenti per gli atleti
    Sono consentiti gli allenamenti per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, CIP e dalle rispettive federazioni. Gli allenamenti devono avvenire nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e a porte chiuse.
  • Marche:
    Il Presidente della Regione ha firmato il 30 Aprile un atto esplicativo, con chiarimenti e disposizioni attuative in materia di attività sportiva, di spostamenti all’interno del territorio regionale di cui al punto..
    14) la manutenzione del verde su impianti sportivi anche ai fini igienici e di manutenzione e di sicurezza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche concessionarie e/o gestori di impianti sportivi comunali. - ovvero "è consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta, unità da diporto o altro mezzo, in tutto il territorio regionale (non solo comunale) di residenza o dimora" e "il riferimento alle leggi 394/91 e 15/94 è da intendersi all'attività di controllo della fauna selvatica di cui all'art. 6 (punto 10 della presente news)".

  • Puglia:
    L'Ordinanza N. 214 del 28/04/2020
    non pare entrare nell'ambito di limitazioni per lo sport.

  • Sardegna:
    Abbiamo l'Ordinanza n. 20 del 2/5/2020 di cui:
    ART. 4) Nel territorio del proprio comune di residenza, domicilio e/o dimora abituale, è consentito svolgere individualmente attività motoria all'aria aperta, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri. È altresì consentito, per i soggetti minori o diversamente abili, che tali attività siano svolte con un accompagnatore, preferibilmente convivente, al quale non si applicano gli obblighi di distanziamento personale nella misura strettamente indispensabile al supporto necessario all’accompagnato. In ogni caso, gli accompagnatori hanno l’obbligo di indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).
    ART. 5) Nel rispetto delle regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul territorio regionale gli sport individuali all’aria aperta (golf, tiro al piattello, atletica, equitazione, tiro a segno, vela, tennis e simili) nell’ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni tali da impedire il contemporaneo accesso di atleti alle strutture, il loro contatto o la fruizione promiscua di spogliatoi, bagni, docce o spazi comuni al chiuso. I centri sportivi per sport individuali all’aria aperta, in caso di apertura, dovranno garantire altresì la costante igienizzazione e sanificazione degli ambienti al chiuso ed in particolare di spogliatoi, bagni e docce dopo ciascun utilizzo. È fatto divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande all’interno di tali centri sportivi.
  • Sicilia
    L’Ordinanza n. 18 del 30 Aprile 2020 a
    ll’art. 8 dispone: “attività sportiva: è consentita l'attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.

  • Toscana:
    Per l'Ordinanza n. 50 del 03/05/2020
    4. è consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;
    5. è consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale;
    15. per ogni altra attività diversa da quella sportiva, valgono le disposizioni nazionali riguardo all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza sociale di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza intepersonale di almeno 1,80m.

  • TRENTINO ALTO-ADIGE
    Alto Adige
    Per la Provincia di Bolzano (Alto Adige) si può utilizzare liberamente la bicicletta al di fuori del proprio comune e si potranno utilizzare le piste ciclabili, ma solo per il tragitto casa-lavoro. “Rimane comunque invariato l’obbligo per chi fa jogging o va in bicicletta di rispettare le distanze interpersonali di sicurezza ed è necessario coprirsi naso e bocca in vicinanza di altre persone.
    Per la Provincia di Trento (Trentino) continuano ad essere adotatti i criteri sul movimento nella prossimità dell’abitazione.

  • VENETO
    Secondo l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 aprile 2020
    punto 1: “È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di metri 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante.”

  • ALTRE REGIONI:

Nel momento in cui scriviamo, per le altre regioni mancanti non sembra esserci una nuova specifica ordinanza quindi vale il Decreto del Governo del 26/04/2020.
Segnaliamo comunque che ogni sindaco o presidente di Regione ha facoltà di decidere restrizioni per il proprio Comune/Regione anche in ambito di attività motoria e sportiva, seguendo la curva dei contagi.
Per quello che ci è dato sapere ed abbiamo trovato per ora è tutto, se doveste riscontrare info diverse saremo lieti di conoscerle, potete contattare la segreteria alla mail ciclismo@uisp.it

Dalla Redazione UISP Ciclismo
(RB)

 

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BIKE CARD Tutorial

La Direzione Nazionale UISP ha comunicato a tutti i livelli che in data 01 febbraio 2023 è stato sottoscritto, nel rispetto delle prerogative di ciascun organismo, il rinnovo della Convenzione UISP - FCI per il 2023

Hanno sottoscritto la convenzione 2023 i seguenti Enti: US ACLI, CSAIN, AICS, LIBERTAS, CSEN, ACSI, CSI, UISP e ASI (con Bike Card). I loro tesserati possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.

Dal 09/02/23 OPES ha sottoscritto la convenzione 2023. I loro tesserati, in possesso della Bike Card, possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.

 

Per agevolare le procedure, è possibile verificare la presenza del ciclista nel database della Bike Card, accedendo alla procedura on line direttamente da questo link oppure tramite l’immagine sottostante

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