Siamo alle prese con quella che viene chiamata "fase 2", tante informazioni da dover gestire e tante le richieste che riceviamo per capire cosa fare e cosa non fare.
Abbiamo già trattato la questione informativa, alla luce delle risposte di chiarimento emanate dal Governo, tuttavia le regioni stanno emanando ordinanze e disposizioni per il ritorno all'attività delle quali occorre tener conto poichè possono contenere informazioni differenti.
Certo sarebbe assai più semplice se non ci fosse questa Babele di informazioni da mettere in fila e ci fosse unica indicazione cui doversi attenere, scusate se scomodiamo la Bibbia (Genesi 11, 1-9) e non lo scriviamo per polemizzare ma solo per fare il paragone nella comprensione della difficoltà, noi ci proviamo cercando di circoscrivere l'area d'interesse alle questioni "bici" e tuttavia vi chiediamo di perdonarci se non riusciremo in pieno, non è semplice
Ad oggi (04/05/2020) in ordine alfabetico di regione ci risultano emanate:
Campania:
Due sono le ordinanze,
La n. 42 in data 02/05/2020
La n. 43 in data 03/05/2020
Per la quesione della bici amatoriale pare che solo l’Ordinanza n. 42 sia coinvolta prevede che:
1. A parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020- e, in particolare, in sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo dispositivo- con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
1.1. E’ consentito svolgere attività motoria all’aperto, ove compatibile con l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non compatibili con l’uso della stessa.
1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa corsa, footing o jogging- nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in prossimità di altre persone.
FRIULI:
A seguito dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 11/PC del Presidente della Regione del 26 aprile
punto 2: “Si ordina che sia consentito svolgere individualmente attività motoria, limitatamente a passeggiate, corse a piedi e in bicicletta, nel territorio del proprio comune, indossando la mascherina o comunque una protezione a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone conviventi o che richiedano assistenza”.
Lazio:
Qui entra in gioco l'Ordinanza N. Z00038 del 02/05/2020:
ART. 4 Con riferimento alle attività sportive, sono consentite a decorrere dal 6 maggio 2020, le seguenti attività:
a. l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali;
b. l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. È consentito per tali attività lo spostamento individuale solo in ambito provinciale. Esclusivamente per lo svolgimento in forma amatoriale di pesca sportiva da terra in acque interne e in mare è autorizzato lo spostamento nell’intero ambito regionale, al solo scopo di consentire il raggiungimento del litorale marittimo.
c. entro il 5 maggio 2020 gli enti gestori delle strutture sportive consentite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della presente ordinanza, predispongono il protocollo delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento delle attività. In ogni caso le attività all’interno di strutture sportive possono svolgersi solo previa predisposizione del protocollo di sicurezza.
Le attività indicate nella presente ordinanza dovranno comunque svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni e prescrizioni finalizzate al contenimento del contagio previste dai precedenti e vigenti provvedimenti nazionali e regionali, con particolare riguardo ai contenuti del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Liguria:
In base all’Ordinanza nr. 22/2020 del Presidente della Giunta Regionale
Punto 5: “E’ consentito svolgere all’aria aperta l’uscita in bicicletta dalle 6.00 alle 22.00 in modo individuale nell’ambito del Comune di residenza (o abituale domicilio) o nel Municipio di residenza (o abituale domicilio) per quanto riguarda il territorio del Comune di Genova”.
TRENTINO ALTO-ADIGE
Alto Adige
Per la Provincia di Bolzano (Alto Adige) si può utilizzare liberamente la bicicletta al di fuori del proprio comune e si potranno utilizzare le piste ciclabili, ma solo per il tragitto casa-lavoro. “Rimane comunque invariato l’obbligo per chi fa jogging o va in bicicletta di rispettare le distanze interpersonali di sicurezza ed è necessario coprirsi naso e bocca in vicinanza di altre persone.
Per la Provincia di Trento (Trentino) continuano ad essere adotatti i criteri sul movimento nella prossimità dell’abitazione.
VENETO
Secondo l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 aprile 2020
punto 1: “È consentito lo spostamento individuale per attività motoria e attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di metri 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l’igiene con idoneo liquido igienizzante.”
ALTRE REGIONI:
Nel momento in cui scriviamo, per le altre regioni mancanti non sembra esserci una nuova specifica ordinanza quindi vale il Decreto del Governo del 26/04/2020.
Segnaliamo comunque che ogni sindaco o presidente di Regione ha facoltà di decidere restrizioni per il proprio Comune/Regione anche in ambito di attività motoria e sportiva, seguendo la curva dei contagi.
Per quello che ci è dato sapere ed abbiamo trovato per ora è tutto, se doveste riscontrare info diverse saremo lieti di conoscerle, potete contattare la segreteria alla mail ciclismo@uisp.it
Dalla Redazione UISP Ciclismo
(RB)
BIKE CARD Tutorial
La Direzione Nazionale UISP ha comunicato a tutti i livelli che in data 01 febbraio 2023 è stato sottoscritto, nel rispetto delle prerogative di ciascun organismo, il rinnovo della Convenzione UISP - FCI per il 2023
Hanno sottoscritto la convenzione 2023 i seguenti Enti: US ACLI, CSAIN, AICS, LIBERTAS, CSEN, ACSI, CSI, UISP e ASI (con Bike Card). I loro tesserati possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.
Dal 09/02/23 OPES ha sottoscritto la convenzione 2023. I loro tesserati, in possesso della Bike Card, possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.
Per agevolare le procedure, è possibile verificare la presenza del ciclista nel database della Bike Card, accedendo alla procedura on line direttamente da questo link oppure tramite l’immagine sottostante