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Ferrara

Sport non agonistico: quale certificato medico.

Nonostante alcuni organi di stampa continuino ad affermare che in piscina ed in palestra non sia necessario richiedere il certificato medico, la norma afferma qualcosa di diverso se ad organizzare l’attività sia un soggetto dell’ordinamento sportivo ed ora il Ministero della Salute ha anche chiarito quale tipo di accertamenti medici debbano essere espletati.

Il Decreto Balduzzi (DM 24/4/2013) prevede che le attività sportive organizzate da soggetti dell’ordinamento sportivo (ossia associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI nonché Enti di promozione sportiva, Federazioni, Discipline sportive associate) possano essere di natura:

  1. sportiva non agonistica: in relazione alla quale è necessario acquisire il certificato rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario ovvero dal Medico sportivo;

  2. sportiva agonistica: in relazione alla quale è necessario acquisire il certificato rilasciato dal medico sportivo;

  3. non agonistica ma ad elevato impegno cardiovascolare quando diretta a non tesserati e patrocinata da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (es: manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe): in relazione alla quale è necessario acquisire un certificato rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario ovvero dal medico sportivo, per il quale sia effettuata la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.

Rimane aperto in Emilia Romagna il tema dell’attività ludico motoria promossa da soggetti dell’ordinamento sportivo. Detta ipotesi non era contemplata dalla legislazione nazionale (l’articolo 2 del Decreto Balduzzi oggi abrogato, prevedeva l’esistenza di detto settore per soggetti non appartenenti all’ordinamento sportivo) ma la Regione (Direttiva del 7/10/2013) afferma che anche gli organismi riconosciuti dal CONI possono organizzare e promuovere attività ludico-motoria in relazione alla quale non chiedere il certificato medico, qualificando quest’ultima - ai fini della tutela sanitaria - come l’attività che non sia “praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti”.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI con sede legale in Emilia Romagna potrebbero pertanto non chiedere il certificato medico con riferimento ad attività che non siano

  • sistematiche e continuative (a titolo esemplificativo iniziative occasionali, stage);

  • riconducibili a discipline ricomprese all’interno dei Federazioni sportive nazionali;

  • finalizzate a far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti.

Dati questi parametri generali, spetta agli organismi sportivi il compito e la responsabilità di definire il discrimine tra attività sportiva non agonistica e attività ludico-motoria, così come spetta agli stessi Enti distinguere tra attività agonistica e non agonistica.

La UISP Emilia Romagna intende lavorare su una proposta di definizione di attività ludico-motoria da condividere al tavolo regionale degli Enti di promozione sportiva. L’obiettivo è ottenere che la Regione affermi – attraverso legge regionale e non attraverso una mera Direttiva – la possibilità per gli Enti di promozione sportiva e relative affiliate di non chiedere il certificato medico con riferimento ad attività intrinsecamente ludico-motorie.

In merito agli accertamenti da espletare nel caso di attività sportiva non agonistica, il Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto scorso prevede che il rilascio del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico sia subordinato alla realizzazione dei seguenti accertamenti:

  1. anamnesi ed esame obiettivo, completo della misurazione della pressione arteriosa;

  2. un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;

  3. un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superano i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

  4. un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova di sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo, il giudizio clinico, dello specialista di branca.

E’ il medico a conservare la documentazione ma nel certificato viene specificato che “il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …. non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica”.

In merito alla definizione del medico competente avevamo sollecitato chiarimenti finalizzati ad allargare la platea ai medici non sportivi diversi dal medico assegnato dal Servizio sanitario, ciò allo scopo di assicurarsi la possibilità di stipulare convenzioni che possano garantire ai tesserati l’accesso alle prestazioni a costi calmierati. La modulistica pare invece confermare che detto certificato possa esclusivamente essere emesso dal medico relativamente ai propri assistiti in quanto in possesso della scheda sanitaria individuale oppure dal medico sportivo. In ogni caso il Comitato e le associazione e società sportiva affiliate non sono passibili di contestazione qualora ricevano il certificato di un medico non sportivo che non sia quello attribuito dal Servizio Sanitario.

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