Comitato Territoriale

Ferrara

Tutela sanitaria, certificati, defibrillatori

1) Sport non agonistico: quale certificato medico.

Come è noto, il Decreto Legge 13/09/2012 n. 158, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” ha previsto all’articolo 7 che

“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.

In attuazione di tale delega il Ministero ha approvato il c.d. Decreto Balduzzi (DM 24/4/2013) in virtù del quale le attività verso tesserati si distinguono in attività di natura:

a)      sportiva non agonistica: in relazione alla quale è necessario acquisire il certificato rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario ovvero dal Medico sportivo;

b)      sportiva agonistica: in relazione alla quale è necessario acquisire il certificato rilasciato dal medico sportivo;

c)       non agonistica ma ad elevato impegno cardiovascolare quando diretta a non tesserati e patrocinata da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva (es: manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe): in relazione alla quale è necessario acquisire un certificato rilasciato dal medico/pediatra assegnato dal Servizio Sanitario ovvero dal medico sportivo, per il quale sia effettuata la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi.

Per quanto concerne la distinzione tra attività agonistiche e non agonistiche si deve far riferimento alla Delibera del Consiglio Nazionale UISP del 14/6/2014, ora consultabile anche sul portale consulenze alla pagina http://associazionisportive.uisp.it

 

La singola associazione può scegliere, assumendosene le conseguenti responsabilità, se con riferimento alle attività sportive non agonistiche:

a)      avvalersi della linea interpretativa espressa dall’Emilia Romagna che sostiene la possibilità di qualificare come attività ludico motoria, non soggetta a certificato medico, parte della propria attività. Detta ipotesi non è contemplata dalla legislazione nazionale (l’articolo 2 del Decreto Balduzzi oggi abrogato, prevedeva l’esistenza di detto settore per soggetti non appartenenti all’ordinamento sportivo) ma la Regione (Direttiva del 7/10/2013) afferma che anche gli organismi riconosciuti dal CONI possono organizzare e promuovere attività ludico-motoria in relazione alla quale non chiedere il certificato medico, qualificando quest’ultima - ai soli fini della tutela sanitaria - come l’attività che non siapraticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti”. Secondo una interpretazione letterale del testo, sarebbero in ogni caso da assoggettare a certificazione medica le attività corsistiche quando sistematiche e continuative mentre tali non sarebbero le iniziative occasionali e gli stage;

b)      non chiedere il certificato medico anche per le attività corsistiche, ritenendo non necessario richiederlo per il basso impatto cardiovascolare della disciplina pratica.

In entrambi i casi non sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per l’omessa acquisizione del certificato medico ma chi decide – che sia il Consiglio, la Direzione o il solo Presidente del Comitato – può essere chiamato in causa in caso di azione risarcitoria per infortunio occorso nello svolgimento dell’attività in qualche modo riconducibile all’omessa prescritta visita medica.

 

Devo chiedere il certificato medico anche al bambino di quattro anni?

Attualmente la legge nazionale non opera alcuna distinzione rispetto all’età.

La stampa (pubblicato su http://www.dottnet.it l’otto ottobre, ha segnalato però che

Per praticare sport a livello non agonistico, i bambini fino a sei anni non dovranno presentare alcun certificato medico e, tantomeno, l'elettrocardiogramma. Lo prevede una circolare di prossima emanazione da parte del Ministero della Salute, al fine di facilitare l'accesso alle attività motorie per i più piccoli. Ad annunciarlo, andando incontro alle richieste dei pediatri che avevano denunciato come un eccesso di burocrazia tendesse ad allontanare i bimbi dallo sport, è stato il sottosegretario alla Salute Vito De Filippo, nella risposta all'interrogazione presentata in Commissione Sanità del Senato dalla senatrice Pd Annalisa Silvestro. Sull'obbligo della certificazione medica, negli ultimi tre anni, si sono "avvicendate" tre leggi, due decreti ministeriali e, a giugno 2015, una circolare di chiarificazione da parte del Ministero. Inoltre una risoluzione della Commissione XII di Montecitorio, seguita ad una lettera aperta delle Associazioni pediatriche italiane. Ma il caos certificati, non accenna a diminuire, con palestre e piscine che continuano a chiederli anche nei casi in cui l'obbligo è stato eliminato. "Al fine di promuovere e salvaguardare l'attività motoria nella prima infanzia", anticipa il Ministero, "da 0 a 6 anni, e fatta eccezione per i casi di bambini con specifici problemi sanitari, tale attività motoria può essere svolta senza alcuno obbligo di certificato sanitario". Una posizione, aggiunge, "che sarà oggetto di una specifica integrazione alla circolare del giugno 2015".

 

Quali accertamenti per il certificato medico relativo ad attività non agonistica?

Il Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014 prevede che il rilascio del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico sia subordinato alla realizzazione dei seguenti accertamenti:

a)      anamnesi ed esame obiettivo, completo della misurazione della pressione arteriosa;

b)      un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;

c)       un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

d)      un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.

Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova di sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo, il giudizio clinico, dello specialista di branca.

E’ il medico a conservare la documentazione ma nel certificato viene specificato che “il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …. non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica”.

 

Quali prospettive future?

Il Ministero della Salute, con una nota esplicativa del 17 giugno 2015, ha previsto che con riferimento alle attività non agonistiche, il CONI provvederà, sentito il Ministero della salute, ad impartire idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, affinché distinguano nell’ambito di tali attività:

a)    i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate: soggetti al certificato medico ed agli accertamenti indicati con il Decreto del Ministero della Salute dell’8 agosto 2014;

b)    i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico, o meglio sarebbe dire le attività sportive che non comportando un impatto cardiovascolare sono considerate esonerate dall’acquisizione del certificato medico ed agli accertamenti connessi;

c)     i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.

Il CONI avrebbe dovuto provvedere entro il 31 ottobre 2015 ma da informazioni non ufficiali dovrebbero intervenire direttamente sul Decreto Balduzzi tra aprile e maggio del prossimo anno.

 

2) I defibrillatori.

Il Decreto Balduzzi (DM 24/4/2013) all’articolo 5 prevede che:

“1.  Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive dilettantistiche quelle di cui al comma 17 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche e integrazioni.

2.  Ai fini del presente decreto, si intendono società sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni.

3.  Le società di cui ai commi 1 e 2 si dotano di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

4.  Le società professionistiche attuano la disposizione di cui al comma 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5.  Le società dilettantistiche attuano la diposizione di cui al comma 3 entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

6.  L'onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione è a carico della società. Le società che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell'attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le società singole o associate possono demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione.

7. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011 "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni", le Linee guida (Allegato E) stabiliscono le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche. Il CONI, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD), della Federazione Medico Sportiva Italiana, nel rispetto delle disposizioni del citato decreto ministeriale 18 marzo 2011.

Dal tenore letterale della norma si evince pertanto quanto segue:

1)      tutte le asd devono dotarsi di defibrillatori?No. Sono escluse:

a)      le società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili. Aspettiamo chiarimenti sul concetto di sport assimilabili. La Regione Toscana, nella bozza di riforma della normativa regionale, contempla anche “le attività sportive della pesca sportiva di superficie e della caccia sportiva”;

b)      le società sportive dilettantistiche che utilizzano impianti sportivi di terzi quando abbiano preso accordi scritti in merito al fatto che sia il gestore a dotare l’impianto di defibrillatori e ad assicurarne la manutenzione;

2)      il gestore di impianto sportivo è sempre obbligato ad assicurare la presenza di defibrillatori? Nella remota, ma non impossibile, circostanza in cui il gestore non svolga all’interno dell’impianto sportivo attività diretta soggetta all’obbligo, potrebbe anche essere esonerato dall’obbligo. È necessario verificare cosa preveda in merito l’eventuale convenzione con la proprietà (normalmente pubblica) dell’impianto stesso;

3)      ­entro quando devo dotarmi di defibrillatori? La norma prevede che le asd abbiano tempo “entro 30 mesi dall'entrata in vigore” del decreto Balduzzi, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 luglio 2013, entrato in vigore il 4 agosto 2013 e quindi la scadenza sarà definitiva il 4 febbraio 2016 salvo proroghe;

4)   tutti gli istruttori devono essere formati? No ma è necessario che almeno un operatore – o più operatori a seconda delle dimensioni dell’impianto, considerata la necessità di garantire un intervento tempestivo – sia adeguatamente formato. E’ sempre salva la possibilità di stipulare un accordo con il gestore dell’impianto sportivo che oltre ad assicurare la presenza dei defibrillatori assicuri la presenza di personale preparato;

5)      la formazione per il BLS – D comprende la formazione obbligatoria di primo soccorso di cui al Decreto legislativo 09/04/2008 n. 81 (norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro)?  No salvo che non sia espressamente prevista;

6)   chi effettua la formazione?  Gli Enti accreditati. La UISP Nazionale ha sottoscritto il 20/05/2015 un accordo quadro con l’ANPAS. I regionali possono definire gli accordi che prevedono in ogni caso un costo per persona non superiore ad euro 50,00, materiale didattico escluso;

7)      come bisogna comportarsi con riferimento allo sport in ambiente? Nulla viene detto in materia. La Regione Toscana, nel suo progetto di legge (testo non ancora ufficiale) prevede che “1. La Regione adotta, entro il 31 dicembre 2015, indirizzi in merito all'attuazione della presente legge ed al fine di assicurare il corretto svolgimento della catena della sopravvivenza negli sport di movimento.”  

 

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