Comitato Territoriale

Firenze

Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Decreto Cura Italia

Prosegue l’analisi delle misure di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 19 introdotte con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Ci soffermiamo sul sostegno al reddito dei non dipendenti.

Il Decreto introduce una serie di indennità che non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza. Si tratta di istituti che vengono attivati dal collaboratore/lavoratore autonomo, non dal committente. Si attendono indicazioni dall’INPS per accedere alle indennità contemplate.

A. Indennità per i lavoratori autonomi ed i collaboratori coordinati e continuativi iscritti nella Gestione Separata INPS (art. 27) già operativi al 23 febbraio 2020.

È riconosciuta tale indennità a condizione che il richiedente non sia titolare di pensione e non sia iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità per il mese di marzo è quantificata in 600 euro, l’importo non concorre alla formazione del reddito e potrà essere erogato dall’INPS nel rispetto del limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.

B. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (art. 38)
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro a condizione che;

- presentino almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 al medesimo Fondo,
- non percepiscano un reddito superiore a 50.000 euro
- non siano titolari di pensione
- siano dipendenti alla data di entrata in vigore del Decreto in commento.

Rientrano in questa categoria quanti sono iscritti nella gestione ex Enpals in qualità di artisti o di sportivi, ivi inclusi gli istruttori sportivi titolari di partita iva iscritti in tale gestione (ex Decreto del Ministero del Lavoro 15.03.2005) in quanto operano all’interno di impianti sportivi (sul punto parere del Consiglio di Stato n. 1036/84).

L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 48,6 milioni di euro per l’anno 2020.

C. Fondo per il reddito di ultima istanza (art. 44).
Il Decreto-legge prevede inoltre l’istituzione presso il Ministero del lavoro di un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

A tale fondo accedono i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

È rimesso ad uno o decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità. I provvedimenti attuativi devono essere adottati entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.

Il fondo ha una copertura di 300 milioni di euro per l’anno 2020.

D. Stage o tirocini
Non sono previste misure di sostegno.

Circolare redatta da: Arsea s.r.l.

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