Comitato Territoriale

Ravenna-Lugo

Decreto Ristori, tutte le informazioni da avere per le società sportive

Sulla G.U. n. 269 del 28/10/2020, è stato pubblicato il DL n. 137/2020 (cd. Decreto Ristori) recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.

In questa nota analizziamo le disposizioni di cui all’articolo 1 del provvedimento che riguardano l’istituzione di un nuovo contributo a fondo perduto destinato alle categorie economiche, tra cui gli enti associativi, interessati dalle limitazioni operative determinatesi a seguito del Dpcm 24/10/2020.

 

1 - SOGGETTI AMMESSI AL CONTRIBUTO E RELATIVI VINCOLI DI ACCESSO

Sono ammessi al nuovo contributo a fondo perduto tutti i contribuenti che rispettino le seguenti condizioni:

  • avere una P.Iva attiva alla data del 25/10/2020;
  • svolgere in via prevalente una delle attività economiche indicate nell’elenco dei codici ATECO riportati nell’allegato 1 del provvedimento (che riportiamo in calce alla presente nota);
  • riscontrare che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, facendo riferimento, per la corretta determinazione di tali importi, alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Appare appena il caso di sottolineare che, visto il tenore della norma, tale contributo a fondo perduto non sia riconosciuto alle associazioni titolari del solo Codice Fiscale, andando quindi a confermare quel vulnus già presente nel provvedimento di cui all’articolo 25 del DL 34/2020 (DL Rilancio) che esclude dagli aiuti gli enti associativi privi di P.Iva, ma che comunque hanno subito un arresto delle proprie attività ed un danno economico in seguito alla pubblicazione del Dpcm del 24/10/2020.

Inoltre, pur rispettando i sopra richiamati vincoli di accesso, non avrà diritto al nuovo contributo a fondo perduto l’associazione che non abbia presentato istanza per il contributo previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) e la cui P.IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di richiesta del contributo previsto dal presente provvedimento.

Per gli enti che hanno aperto P.Iva a partire dal 1/1/2019 il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto anche in assenza della verifica del calo del fatturato, sempre alla condizione che svolgano attività di cui ai codici ATECO indicati all’allegato 1 del provvedimento.

Infine, si segnala che dalla tabella dei codici ATECO allegata al decreto non sono ricompresi alcuni codici tipici di realtà associative che sicuramente hanno subito un danno economico dai provvedimenti di sospensione delle attività introdotte dal Dpcm 24/10/2020 come, ad esempio, il codice ATECO 85.51.00

85.51.00 Corsi sportivi e ricreativi

- formazione sportiva (calcio, baseball, basket, cricket eccetera)

- centri e campi scuola per la formazione sportiva

- corsi di ginnastica

- corsi o scuole di equitazione

- corsi di nuoto

- istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi

- corsi di arti marziali

- corsi di giochi di carte (esempio bridge)

- corsi di yoga

In tale classificazione ATECO rientrano non solo le associazioni sportive ma anche tutti gli operatori sportivi professionisti.

 

2 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Il provvedimento distingue le procedure di richiesta del nuovo contributo a seconda del fatto che il soggetto beneficiario:

1 – abbia già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) e che non abbiano restituito il predetto contributo;

2 – non abbia presentato istanza di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

Nel primo caso l’erogazione del nuovo contributo avverrà automaticamente da parte dell’Agenzia delle entrate, e si suppone in tempi rapidi, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale su cui è stato erogato il precedente contributo. Tale erogazione automatica non pare presentare problemi operativi in quanto tutti i vincoli di accesso richiesti dal nuovo provvedimento sono già stati comunicati o all’atto della presentazione della precedente domanda (calo del fatturato in riferimento al mese di aprile 2020), o comunque in possesso dell’Agenzia delle entrate (codice ATECO prevalente ed esistenza della P.Iva alla data del 25/10/2020). Per tali soggetti non è dunque prevista la necessità di presentare alcuna istanza di richiesta del contributo.

Nel secondo caso l’associazione per ricevere il contributo dovrà presentare apposita istanza esclusivamente tramite la procedura web ed il modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. I termini e le modalità di trasmissione delle nuove istanze di accesso al contributo saranno definiti con un prossimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

3 - QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Per gli enti che hanno già presentato la domanda di contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del DL 34/2020 la quantificazione del nuovo contributo sarà calcolato moltiplicando il contributo già ricevuto per la quota percentuale prevista per ogni distinta tipologia di attività dall’allegato 1 al provvedimento.

Facendo un esempio: un ente che abbia come codice ATECO il codice “931910 - Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi” ed abbia ricevuto un contributo di 4.500 euro ai sensi dell’art. 25 del DL 34/2020, riceverà un contributo di 9.000 euro, ossia 4.500x200%.

Per gli enti che non avessero invece presentato domanda di fondo perduto sulla base dell’art. 25 del DL 34/2020 riceveranno un contributo la cui determinazione seguirà i medesimi criteri di calcolo previsti dai commi 5 e 6 del DL 34/2020 moltiplicato per la quota percentuale prevista per ogni distinta tipologia di attività dall’allegato 1 al provvedimento.

I criteri di calcolo del contributo previsti dai commi 5 e 6 dell’articolo 25 del DL 34/2020 prevedono che il contributo a fondo perduto sia determinato applicando un valore percentuale, variabile a seconda del livello di fatturato dell’esercizio precedente, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Le percentuali da applicare a tale differenza di fatturato sono:

  1. a) 20%per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. b) 15%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  3. c) 10%per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per la tecnica di rinvio alle disposizioni emanate con il DL 34/2020 adottata nella stesura delle disposizioni del presente provvedimento, in riferimento alla determinazione della percentuale di calcolo relativa al fatturato, sorge il dubbio circa l’esercizio di riferimento da considerare per il calcolo della percentuale da applicare nel caso in cui l’ente associativo abbia un esercizio “a cavallo” come ad esempio 1/9 – 31/8: in tale circostanza si dovrà considerare il volume commerciale dell’esercizio 2018/2019 (come sarebbe avvenuto per il contributo a fondo perduto previsto dal DL 34/2020) oppure quello dell’esercizio 2019/2020? A nostro avviso si dovrebbe propendere per quest’ultima ipotesi ma per averne la certezza si dovranno attendere i futuri pronunciamenti di prassi da parte dell’Agenzia delle entrate.

Nel presente provvedimento è quindi prevista un’estensione della platea dei potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto rispetto a quanto previsto dall’articolo 25 del DL 34/2020: infatti, mentre nel precedente provvedimento erano esclusi i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel presente provvedimento tale limite è stato rimosso. Questa estensione della platea dei beneficiari del contributo anche ai soggetti di maggiore dimensione è stata però mitigata attraverso la fissazione a 150 mila euro del contributo massimo erogabile per singolo beneficiario.

Per i soggetti che hanno aperto P.IVA a partire dal 1/1/2019 ma che non rispettino il requisito del calo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 è stata prevista comunque la possibilità di ricevere un contributo di importo forfettario: l’importo di tale contributo corrisponderà a quello già previsto dall’articolo 25 del DL 34/2020 pari a 2 mila euro, anch’esso da moltiplicare per la percentuale prevista per ogni distinta tipologia di attività dall’allegato 1 al provvedimento.

 

4 - FONDI STANZIATI

A copertura del presente provvedimento vengono stanziati 2.458 milioni di euro per l’anno 2020.

Inoltre, viene previsto un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro per la copertura di ulteriori contributi a fondo perduto per nuovi settori economici colpiti dall’emergenza Covid-19 che potranno essere individuati con futuri decreti del Ministero dello sviluppo economico.

 

5 - ALTRE DISPOSIZIONI

Per espressa previsione normativa al presente provvedimento si applicano le previsioni già previste dai commi da 7 a 14 dell’articolo 25 del DL 34/2020 in quanto compatibili, in particolare in tema di:

  • non concorrenza alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e Irap;
  • la verifica da parte degli uffici competenti di eventuali cause ostative all’erogazione del contributo o sulla veridicità dei dati contenuti nell’autocertificazione fornita e le modalità di recupero di tali erogazioni indebite;
  • oneri di conservazione della documentazione di supporto anche per quei soggetti che, successivamente all’erogazione del contributo, dovessero cessare l’attività;
  • l’applicazione dell’articolo 316ter del Codice penale nel caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante.

 

 

 

 

 

 

 

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