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L'intera regione Emilia-Romagna in zona arancione per rischio elevato

Spostamenti consentiti solo all’interno del proprio comune di residenza, mentre sono vietati quelli verso altri comuni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o necessità. Con la raccomandazione di evitare gli spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune. Chiusi i ristoranti e le altre attività di ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie): per loro resta consentita la sola vendita da asporto, dalle 5 alle 22, mentre le consegne a domicilio non hanno limiti d’orario.

Sono le nuove misure, in aggiunta a quelle già in vigore, che scatteranno in Emilia-Romagna da domenica 15 novembre e per almeno due settimane dopo l’ordinanza firmata in serata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che prevede l’inserimento della regione in zona arancione, sulla base della valutazione dei parametri relativi al livello di rischio e allo scenario epidemico effettuata dal Comitato tecnico scientifico e dalla Cabina di regia nazionale.

L’Emilia-Romagna passa dunque da zona gialla, a rischio moderato, a zona arancione, a rischio elevato, nella quale si applicano misure più restrittive a tutela della salute pubblica e per frenare il contagio da Coronavirus. Si tratta di quella intermedia rispetto alla terza, la rossa (rischio massimo). Suddivisione decisa dal Governo con il Dpcm del 3 novembre scorso, che individua appunto tre aree di rischio, con l’attuazione di provvedimenti diversi a seconda delle singole fasce.

Da sabato 14 in vigore anche la nuova ordinanza regionale: prevarranno le misure più restrittive
Resta valida l’ordinanza regionale adottata ieri dal presidente Stefano Bonaccinid’intesa col ministro Speranza, che entra in vigore domani, sabato 14 novembre. Contiene misure che puntano ad evitare soprattutto assembramenti e situazioni a rischio contagio. Rispetto a quelle previste dall’ingresso in zona arancione, prevarranno le misure maggiormente restrittive.

Sulla base dell’ordinanza regionale, quindi, da domani bisognerà rispettare anche regole non previste in zona arancione, a partire dal fatto che nei giorni prefestivi e festivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, compresi i complessi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole. Inoltre, nei giorni festivi si aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, sempre fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

Lo stesso avverrà con le seguenti misure: uso obbligatorio della mascherina sempre, non appena fuori di casa; attività sportiva e motoria preferibilmente in parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, mentre non sarà possibile nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né nelle aree solitamente affollate; l’ingresso di un solo componente per nucleo familiare negli esercizi di vendita di generi alimentari; lo stop ai mercati comunali in assenza di regole precise di sicurezza fissate dai Comuni; la sospensione delle lezioni di ginnastica, canto e strumenti a fiato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Tutte le misure in vigore in Emilia-Romagna, le informazioni e le risposte alle domande più frequenti (FAQ), in aggiornamento continuo, sul portale della Regione, nella sezione dedicata al Covid: https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus

 

 

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU' FREQUENTI DEGLI SPORTIVI

Un atleta tesserato per una Società Sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti?

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione) è possibile spostarsi tra comuni come disposto dall’art. 2 comma 4 lett. b), ovvero “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

È possibile derogare al coprifuoco nazionale nel caso in cui le sedute di allenamento e/o le competizioni sportive di rilevanza nazionale terminino oltre le ore 22.00?

Sì è possibile, poiché in base a quanto disposto dall’art. 1 comma 3, è possibile circolare tra le 22.00 e le 5.00 esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; la partecipazione ad eventi o competizioni di rilevanza nazionale ovvero agli allenamenti, per gli atleti che vi partecipano, rientra tra le fattispecie previste.

In zona arancione un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Si conferma che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone gialle o arancioni trova applicazione l’articolo 1, comma 9, lettere f) e g), per cui sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, si fa presente che l’art. 2, comma 4, lettera b), in relazione alla mobilità nelle cosiddette zone arancioni, specifica che sono consentiti gli spostamenti all’interno del territorio per il rientro al proprio domicilio, nonché (… ) per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune di residenza.
Pertanto, è possibile lo spostamento all’interno delle zone arancioni per praticare le attività di allenamento consentite in generale dalla norma e nei limiti di quanto previsto dalla citata lettera b) dell’art. 2, comma 4.
Si ricorda che tutti gli spostamenti in zona arancione devono essere giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione.

Gli atleti e altri operatori coinvolti in attività a livello federale possono continuare ad allenarsi?

Coloro che svolgono attività sportiva di interesse nazionale potranno continuare anche gli allenamenti, sempre a porte chiuse, come previsto dall’art. 1, comma 9, lettera e) del DPCM 3 novembre 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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