Comitato Territoriale

Ravenna-Lugo

Uisp Ravenna-Lugo, sospese fino al 1° Marzo tutte le attività organizzate.

Da Lunedì 24 Febbraio e fino a Domenica 01 Marzo 2020 compresa, tutte le attività organizzate (corsi, lezioni di gruppo e campionati), gestite e promosse dalla Uisp Ravenna-Lugo, saranno sospese in ottemperanza dell’ordinanza (Prot. N. 66/2020 del 23/02/2020) firmata dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dal Ministro della Salute Roberto Speranza per contrastare la diffusione del Coronavirus sul nostro territorio.

Sarà nostra cura segnalare con la maggior rapidità possibile eventuali aggiornamenti sulla situazione attuale.

Gli uffici Uisp Ravenna-Lugo, nelle due sedi di Ravenna e Lugo, saranno regolarmente aperti al pubblico .

 

AGGIORNAMENTO DEL 25 FEBBRAIO 2020 – ORE 15.00:

Nella giornata di domani (Mercoledì 26 Febbraio) riprenderanno tutti i corsi organizzati dalla Uisp alla Piscina Comunale Gambi di Ravenna.

Nella giornata di Giovedì 27 Febbraio 2020 riapriranno anche la Piscina Comunale di Lugo e il Centro Oasi Uisp Ravenna. Pertanto, nella stessa giornata di Giovedì riprenderanno anche tutti i corsi Uisp nei due impianti suddetti. Attenzione! Le tribune della Piscina Comunale di Lugo rimarranno comunque chiuse al pubblico fino a Domenica 1° Marzo compresa.

Ricordiamo inoltre che sono già ripresi i corsi Uisp di Fitness organizzati nella struttura del Centro Studi Danza & Fitness di Lugo.

Aperti anche i campi di gioco del Circolo Tennis di Lugo per prenotazioni e sono riprese le lezioni dell'Asd Play Tennis.

Restano sospesi tutti i campionati organizzati da Uisp Ravenna-Lugo ed i corsi di Ginnastica Dolce per la Terza Età.

 

 

AGGIORNAMENTO DEL 25 FEBBRAIO 2020 ORE 9.00:

Nella giornata di oggi (25.02.2020) riprenderanno regolarmente i corsi Uisp di Fitness organizzati nella struttura del Centro Studi Danza & Fitness di Lugo.

La Piscina Comunale di Lugo rimane chiusa, la Piscina Comuna di Ravenna riapre, ma continueranno a non essere organizzati i corsi collettivi di Nuoto Uisp. Chiuso anche l'impianto del Centro Oasi Uisp di Ravenna.

Restano sospesi tutti i campionati organizzati da Uisp Ravenna-Lugo ed i corsi di Ginnastica Dolce per la Terza Età.

Aperti i campi di gioco del Circolo Tennis di Lugo per prenotazioni, riprendono le lezioni dell'Asd Play Tennis.

 

 

 

 

Qui di seguito tutti i dettagli sull’Ordinanza della Regionale Emilia Romagna:

 

Ordinanza contingibile e urgente n. 1

Il Ministro della Salute  di Intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 9 casi nella territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia  importanti elementi di preoccupazione per l’elevato numero di contatti nella strutture sanitarie e la contiguità dei territori della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare notevolmente il cluster dei casi regionali.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto inoltre che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell’articolo 32 Legge 833/78, articolo 117 D.L. 112/98 e articolo 50 D.L. 267/2000;

Art. 1

(Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l’evolversi della situazione epidemiologica.
  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
  3. Sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
  4. Chiusura dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
  5. Sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
  6. Sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
  7. Previsione dell’obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria competente per territorio per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
  8. Si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:
  9. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
  10. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
  11. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  12. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
  13. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
  14. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  15. Usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate
  16. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
  17. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

 

  1. Le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell’accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno.
  2. Le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch’esse limitare l’accesso dei visitatori agli ospiti;
  3. Si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonchè alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
  4. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua;
  5. Sospensione delle procedure concorsuali;

Art. 2

(Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19)

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il  01.03.2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza viene inviata ai prefetti e ai sindaci della Regione Emilia-Romagna.

I prefetti della Regione Emilia-Romagna sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Bologna, 23 febbraio 2020

 

Indicazioni specifiche e chiarimenti applicativi pubblicati il 24 Febbraio alle ore 18.45:

 

Messi nero su bianco i chiarimenti applicativi dell’Ordinanza emanata ieri dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, per contrastare e contenere la diffusione del Coronavirus, che rimarrà in vigore in tutte le sue parti – a smentita di false notizie circolate sui social network - fino a domenica 1 marzo.

In particolare, nel testo che la Regione ha già inviato a tutte le Prefetture, voluto dal presidente Bonaccini accogliendo le sollecitazioni arrivate dai sindaci, si forniscono precisazioni sul punto (articolo 1, comma 2, lettera A) relativo a quali attività, iniziative e manifestazioni devono essere sospese, o quali al contrario possono continuare a svolgersi regolarmente.

Le manifestazioni pubbliche sospese

Sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e iniziative che, comportando l’afflusso di pubblico, esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale, economica e civica, laddove esulino dall’ordinario esercizio delle attività stesse. Vanno sospese

-  manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico (campionati, tornei e competizioni di ogni categoria e di ogni disciplina);

-  attività di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, cinematografiche, musicali, ecc., ivi comprese le discoteche e le sale da ballo.

Le attività che proseguono

In via generale, non sono invece ricomprese in tali attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale (corsi di varia natura e allenamenti sportivi). Si precisa che potranno dunque rimanere aperti:

- i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica ordinaria di vario tipo (es. centri linguistici, centri musicali e scuola guida);

- gli impianti sportivi (centri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine pubbliche e private, campi da gioco, ecc.);

- in generale tutte le strutture quando le attività non prevedano aggregazione di pubblico (“porte chiuse”) o eccezionali concentrazioni di persone.

Sono escluse dalla sospensione anche:

-          tutte le attività economiche, agricole, produttive, commerciali, di servizio e ricettive, ivi compresi i pubblici esercizi e le mense, ad eccezione di quelle richiamate di pubblico spettacolo e degli eventi e manifestazioni promozionali (fiere, mercati straordinari, meeting e convegni, sfilate, ecc.) che pertanto saranno sospesi.

-          Le attività corsistiche aziendali, laddove non comportino significative concentrazioni di persone.

-          Le attività svolte da guide e accompagnatori turistici.

In via generale, non sono sospesi gli ordinari mercati settimanali.

Attività di preminente carattere sociale: quelle non sospese: Una particolare attenzione va prestata alle attività di preminente carattere sociale. Non possono essere pertanto ricomprese nella sospensione in via generale, attività di sostegno e supporto alle persone anziane e diversamente abili (es: servizi semiresidenziali e Centri diurni).

Non si intendono sospese le celebrazioni di matrimoni ed esequie civili e religiose, anche in linea con le disposizioni adottate dalle diocesi della regione.

Non possono essere inclusi nella sospensione, in via generale, neppure i Centri di aggregazione sociale (circoli ricreativi, centri sociali, centri giovani, centri anziani, orti urbani, ecc.) per la parte di ordinaria attività.

Corsi professionali e servizi per il lavoro: L’Ordinanza (alla lettera B dell’art.1 comma 2) prevede tra l’altro la chiusura dei corsi professionali. Risulta in tal senso sospesa l’erogazione delle attività di formazione rivolte ad un gruppo classe, mentre i servizi per il lavoro erogati in forma individuale (quali colloqui di orientamento) potranno svolgersi regolarmente.

Dalle Autorità territoriali possibili ulteriori prescrizioni: Resta facoltà delle autorità territorialmente competenti disporre ulteriori e specifiche prescrizioni, laddove necessarie in ragione di particolari esigenze delle comunità locali.



Link utili:

www.salute.gov.it
www.regione.emilia-Romagna.it
www.auslromagna.it

 

 

 

 

 

 

Assieme in Emilia Romagna - Servizio di Consulenza

Circolo Tennis Lugo

Centro Studi Danza & Fitness Lugo

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