Comitato Territoriale

Milano

Certificato medico: decreto Balduzzi ancora non operativo

Nelle ultime settimane nel mondo sportivo si è molto parlato, troppo spesso in termini approssimativi, delle nuove norme contenute nel Decreto "Balduzzi" che riguardano, in primis, l'obbligo per le associazioni sportive di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, ma anche nuove norme sulla certificazione medica in ambito sportivo.
E' bene sapere che affinchè entrambi i provvedimenti, contestati da più parti per la loro onerosità e per la loro dubbia costituzionalità, divengano operativi e vincolanti per le ASD è necessario che il ministero della Salute, di concerto con il ministro delegato allo Sport, approvi degli specifici provvedimenti attuativi.
Mentre sulle caratteristiche tecniche che dovranno avere i defibrillatori e le caratteristiche della formazione per chi dovrà utilizzarli bisognerà attendere i chiarimenti ministeriali, invece per quanto riguarda gli obblighi di certificazione medica si possono già sviluppare alcune riflessioni, considerata sia l'evoluzione normativa che la preoccupazione di un mondo sportivo consapevole che richiedere un certificato rilasciato - a pagamento - dal medico di base per la pratica di discipline sportive non agonistiche, significa disincentivare la pratica motoria.
Quindi ad oggi, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi del Decreto "Balduzzi", quando è necessario richiedere il certificato medico?

In passato tutto dipendeva da due Decreti che il ministero della Salute aveva approvato agli inizi degli anni '80. Però con l'entrata in vigore della riforma del titolo V della Costituzione, lo stesso ministero ha evidenziato come sia stata "riconosciuta alle Regioni una potestà normativa concorrente nel settore sanitario. Quindi, l'emanazione di leggi regionali supera quanto già disposto con decreti ministeriali, sempre negli ambiti territoriali delle singole regioni". Si rende pertanto necessario verificare se e come la singola Regione abbia legiferato in merito.
È il caso della Regione Toscana, che ha operato una distinzione tra attività sportiva non agonistica (per la quale vige l'obbligo di certificazione medica) e attività motoria e ricreativa, intendendo tale "quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi" per lo svolgimento della quale "non è richiesta certificazione medica di alcun tipo", ancorché sia organizzata da associazioni o società sportive riconosciute dal Coni.
Per certi versi simile è il caso della Regione Emilia Romagna dove viene circoscritto l'ambito dell'attività non agonistica a quella che presenta i requisiti di sistematicità e continuità, effettuata da bambini di età non inferiore a cinque anni (quattro per nuoto, ginnastica e pattinaggio), con ciò escludendo dall'obbligo di certificato medico le attività prive di questi requisiti.
Nelle Regioni in cui non si è legiferato valgono invece i principi indicati dal ministero nei due Decreti: i certificati medici vengono richiesti annualmente per le attività agonistiche così come devono essere richiesti per le attività non agonistiche organizzate dalle associazioni sportive affiliate agli Enti riconosciuti dal Coni.
L'organizzazione sportiva che non provvede in tal senso è passibile di due tipologie di sanzioni. La prima è di natura amministrativa-pecuniaria: da euro 51,65 ad euro 516,46 come previsto dall'art.2 della Legge n. 1099/1971 ancora in vigore.
La seconda, ben più grave, è legata al riconoscimento della responsabilità dell'associazione per l'infortunio dell'atleta. L'omessa acquisizione del certificato medico può infatti essere valutata come grave negligenza nella organizzazione delle attività sportive. (a cura di Francesca Colecchia) www.arseasrl.it - Info: consulenze@arseasrl.it

 NOTIZIE DA UISP NAZIONALE
FACEBOOK