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Milano

Riforma Terzo settore, ecco le norme integrative e correttive

Segnaliamo le principali norme integrative e correttive a seguito dei colloqui con i soggetti interessati.

Diamo notizia delle ultime norme integrative e correttive per la Riforma del Terzo Settore. Il 21 marzo 2018, il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato, recependo le istanze presentate dai soggetti interessati dalla Riforma, una serie di integrazioni e correzioni.

Da quello che si apprende nel comunicato stampa veicolato negli scorsi giorni, il decreto è stato modificato “al fine di un migliore coordinamento con la normativa nazionale e regionale e tenendo conto, inoltre, delle osservazioni formulate dagli stakeholder di riferimento”.

Queste le novità da segnalare:

  • gli obblighi contabili saranno proporzionati alle dimensioni degli Enti di Terzo Settore e solo quelli più grandi dovranno sottoporsi alla revisione legale dei conti(“principio di maggiore proporzionalità”);
  • in caso di revisione obbligatoria le organizzazioni potranno rivolgersi all’organo di controllo interno qualora al suo interno sia presente un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
  • gli enti con ricavi superiori ai costi fino ad un limite massimo del 10% saranno considerati comunque non commerciali;
  • saranno integrate le attività di interesse generale esercitabili dagli enti non profit;
  • aumenta di quattro unità il numero dei componenti del Consiglio Nazionale del Terzo settore (oggi sono 33), per assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative;
  • le Organizzazioni di volontariato di secondo livello dovranno avvalersi in modo prevalente di volontari provenienti dalle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale;
  • sono previste integrazioni e correzioni riguardo alla definizione della platea degli enti destinatari delle misure agevolative, anche con riferimento a quelli filantropici.

 Ma anche il decreto sull’Impresa Sociale ha subito correzioni e integrazioni. Nello specifico sono stati introdotti limiti più stringenti riguardo ai volontari che operano all’interno di questi enti: il loro impiego dovrà infatti essere “aggiuntivo” e non “sostitutivo” a quello dei lavoratori.

Inoltre, dal punto di vista fiscale viene confermata la “non imponibilità delle somme destinate a riserva o al versamento del contributo per l’attività ispettiva, mentre sarà imponibile qualsiasi distribuzione di utili ai soci, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni Istat”.

Vi ricordiamo che i testi dei provvedimenti sono stati approvati “salvo intese”: dovranno, quindi, essere esaminati dalle commissioni parlamentari competenti, formate dopo l’insediamento delle nuove Camere, per la pubblicazione dei testi in Gazzetta ufficiale entro agosto.

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