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Certificati medici: Nuova direttiva della Regione Emilia Romagna

La nuova delibera regionale relativa alla disciplina delle certificazioni per l'attività sportiva e ludico motoria fa un po' di chiarezza, andando incontro alle molte richieste in tal senso che sono pervenute dopo la pubblicazione del Decreto Balduzzi. Uno dei temi centrali, come si può desumere dalla lettura della delibera stessa, è la definizione dell'attività ludico-motoria e, di conseguenza, dei casi in cui non è obbligatoria la richiesta di certificato medico da parte delle società e associazioni sportive.

In allegato:

  • Delibera di Giunta Regionale
  • Nota di trasmissione
Per quanto riguarda gli aspetti più salienti della direttiva, è utile riportare la definizione di attività motoria e alcuni passaggi importanti: "...Un’attività motoria può essere definita “sportiva” se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti. Non basta dunque a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l’organizzazione dell’attività (organi scolastici, CONI, società affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), né il criterio riguardante la persona che partecipa all’attività (l’essere o meno tesserato alle Federazioni sportive, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva)...". ...Ne consegue che tutte le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva”, come sopra definita, sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all’obbligo di certificazione medica preventiva, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi; in termini operativi rimane valida la definizione utilizzata fino ad ora in Emilia-Romagna, contenuta nella già citata Delibera regionale n. 9/2005, e dimostratasi efficace in oltre otto anni di vigenza. Naturalmente, e a maggior ragione, devono essere ricomprese fra le attività non soggette a certificazione preventiva quelle elencate al comma 5 dell’art. 2 del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013.
"...Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, si precisa che rimane confermata
l’impostazione a suo tempo fornita con la Deliberazione n. 775/2004, secondo la quale il rilascio sia dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica, sia dei certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica è compreso nei Livelli Essenziali di Assistenza per i minorenni e i disabili di ogni età, e avviene senza alcun onere a carico degli interessati anche relativamente a eventuali esami diagnostici aggiuntivi...".
 
Si rimanda alla lettura delle Delibera per il testo completo.
 

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