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Modena

Obblighi di trasparenza e pubblicità dei sostegni ricevuti nel 2018 da parte di Pubbliche Amministrazioni

Le associazioni e società sportive, come i Comitati Uisp, che abbiano ricevuto nel corso del 2018 sostegni da Pubbliche Amministrazioni, sono tenuti a renderli pubblici. A prevederlo è stata la Legge sulla concorrenza (ex art. 1 L. 124/2017 comma 125). Sul tema è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Circolare n. 2 del 11/01/2019  per offrire i necessari e sollecitati chiarimenti. Riepiloghiamo qui i temi affrontati dal Ministero.
Quale tipologia di sostegno è necessario rendere pubblico?
Costituiscono oggetto di pubblicazione le informazioni relative a: contributi, sovvenzioni, sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati, che non traggono titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico,
incarichi retribuiti (rectius remunerati) e pertanto i compensi per il servizio effettuato (es: convenzione per l’animazione culturale estiva). Tra i possibili sostegni ricevuti, viene fatto l’esempio dei beni mobili o immobili concessi in comodato. In questo caso il valore economico da indicare del bene sarà, come chiarito dal Ministero, quello “dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene in questione”. Il sodalizio che utilizza in comodato il campo di calcetto di quartiere, dovrà pertanto sollecitare il Comune per sapere quale valore indicare come sostegno ricevuto in natura.

Tra i contributi viene indicato anche il cinque per mille. Quali informazioni dobbiamo fornire?
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il
pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
1. a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
2. b) denominazione del soggetto erogante;
3. c) somma incassata o valore economico del sostegno (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
4. d) data di incasso;
5. e) causale.
Come si rendono pubbliche queste informazioni?
La normativa distingue:
1. a) se si tratta di una impresa(incluse, chiarisce il Ministero del Lavoro, le cooperative sociali ancorché ONLUS di diritto), l’informazione sarà resa all’interno della nota integrativa al bilancio pubblicata nel Registro delle imprese e quindi il termine è quello di pubblicazione del bilancio;
2. b) se si tratta di enti diversi, le informazioni devono essere pubblicate sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti ed il termine è fissato nel 28 febbraio. Il Ministero chiarisce che in mancanza del sito internet, è possibile pubblicare l’informazione attraverso la pagina Facebook dell'ente o anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.
Potremmo essere esonerati?
Si, nel caso in cui il sodalizio riceva da Pubbliche Amministrazioni sostegni di varia natura di importo inferiore a € 10.000,00 con riferimento non al singolo sostegno ma alla somma di qualsivoglia sostegno percepito nell’anno. Ne consegue che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, a prescindere dal valore della singola erogazione/sostegno. Chiarisce il Ministero che “Per quanto attiene all'arco temporale di riferimento ed ai criteri di contabilizzazione da seguire, l'impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico
ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la necessità conseguenziale di utilizzare il criterio contabile di cassa, sicché andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono”.
Devo anche rendicontare o è sufficiente questa informativa?
La circolare precisa “che le disposizioni in commento pongono a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione, che va distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto, ai quali gli stessi sono tenuti nei confronti della P.A. che ha attribuito l'ausilio finanziario o strumentale, in forza del titolo legittimante l'attribuzione medesima” pertantola normativa in esame pone a carico dei soggetti percettori un obbligo di informazione, che è distinto dagli obblighi di rendicontazione del vantaggio ricevuto.

Circolare redatta da:
ARSEA

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