Comitato Territoriale

Modena

Presentazione del modello EAS: termine prorogato.

Con circolare nr. 6 del 24 febbraio 2011, l'Agenzia delle Entrate, oltre a prorogare per tutte le associazioni il termine entro il quale deve essere presentato il modello EAS, chiarisce che la scadenza del 31-3-2011 non interessa in ogni caso gli enti che hanno già presentato detto modello oltre agli originari termini stabiliti con precedente decreto, fatti salvi i casi di variazione dati precedentemente comunicati. Sono infatti sanate tutte le comunicazioni inviate tardivamente e non è necessario inviare nuovamente il modello EAS quando l'eventuale variazione dati interessa  informazioni già fornite all'amministrazione finanziaria in quanto riguardanti: 1. dati anagrafici del sodalizio (denominazione, sede); 2. dati anagrafici del legale rappresentante (identità, residenza), in quanto queste informazioni devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia effettuando la variazione dati con il modello AA5/6 (per le associazioni con solo codice fiscale) o AA7/10 (per le associazioni titolari di partita iva), come chiarito sempre dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione nr. 125/E del 6 dicembre 2010.

Per chi non avesse ancora provveduto all'invio della comunicazione, la proroga, come specificato nella direttiva nr. 6 all'art. 2, sposta il termine ultimo entro il quale presentare il modello EAS al 31-3-2011. Ricordiamo che la mancata presentazione entro il termine stabilito comporta la perdita delle agevolazioni fiscali legate al mondo associativo.

Ricordiamo che sono esonerate dalla comunicazione le associazioni che sono iscritte al registro Coni e NON fanno attività commerciale (es: corsi, sponsorizzazioni etc), hanno invece diritto a compilare il modello in forma semplificata le associazioni iscritte al Coni che non hanno i requisiti per l'esonero.

ATTENZIONE: si segnala che per quanto riguarda le Associazioni sportive dilettantistiche la circolare fornisce un'interpretazione restrittiva della disposizione di esonero in merito alla circostanza che non svolgano attività commerciale: infatti, equiparando in via interpretativa i proventi dei corrispettivi specifici percepiti dai soci (iscrizioni ai corsi) ad "attività strutturalmente commerciali, ancorché decommercializzate" l'Agenzia afferma l'obbligo della comunicazione per tutte le associazioni sportive dilettantistiche, anche prive di p. Iva o qualunque provento fiscalmente rilevante, nel caso in cui "percepiscano corrispettivi specifci, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo a quota associativa".

La compilazione del modello "EAS" in forma semplificata avviene:

  • compilando i riquadri riguardanti i dati identificativi dell'ente e del relativo rappresentante legale;
  • fornendo i seguenti dati e notizie:
  • la presenza o meno di articolazioni territoriali e/o funzionali (rigo 4);
  • l'indicazione se l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente e, in caso affermativo, riportando il relativo codice fiscale (rigo 5);
  • se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi (rigo 6);
  • il settore prevalente di operatività (rigo 25);
  • le specifiche attività poste in essere (rigo 26).



In allegato:
 - Modulo EAS (da compilare e consegnare all'Agenzia delle Entrate)
 - Circolare Agenzia delle Entrate relativa alla proroga
 - Istruzioni per la compilazione del Modello EAS

Per ulteriori informazioni, contattare il Comitato.

 

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