/motociclismo/files/principale/Documenti/gazzetta_ufficiale_33_8feb2019.pdf
Entrando nello specifico
Per l’effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2, del codice della strada, di competenza delle regioni o enti locali, di seguito denominati enti competenti, i promotori, come previsto dall’art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono preliminarmente richiedere il nulla-osta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale.
Non rientrano nel campo di applicazione della presente disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e similari, purché con velocità di percorrenza ridotta.
Nell’ambito di tutte le competizioni sopra richiamate, per velocità di percorrenza ridotta si intende una velocità, per tutto il percorso, inferiore a 80 km/h, poiché il superamento di tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra le ordinarie competizioni di velocità.
Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può non essere richiesto per i raduni e per le manifestazioni di regolarità amatoriali con velocità per tutto il percorso inferiore a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) e per le gare di formula challenge svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata (inferiore a 3 km) , appositamente attrezzati per evidenziare l’abilità dei concorrenti (successione di tratti che obbligano a ridurre la velocità imponendo deviazioni di traiettoria e tratti di raccordo a velocità libera di lunghezza non superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocità media sull’intero percorso non superiore a 80 km/h, purchè non si creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario. Qualora l’ente proprietario della strada ritenga opportuno avvalersi del nulla-osta ministeriale per queste tipologie di gara dovrà farne espressa richiesta.
........
Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’art. 60 del codice della strada, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.
La polizza Eventi Motor per gare automobilistiche e motociclistiche permette alle Associazioni affiliate alla UISP di attivare una copertura di responsabilità civile verso terzi che tuteli il loro ruolo di organizzatore, nel rispetto della normativa espressa dall'art. 124 del Codice delle Assicurazioni.
https://www.marshaffinity.it/uisp/
https://www.marsh-professionisti.it/brochureDetail.aspx?pvid=654
PREVENTIVI: dopo aver effettuato l'iscrizione e/o dopo aver fatto il login, cliccare sulla tipologia interessata, cliccare su FAI PREVENTIVO e seguire le istruzioni.
https://www.marshaffinity.it/uisp/Sinistri.aspx
INFORMAZIONI SULLA DENUNCIA ON-LINE