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Certificato Medico sportivo: modifiche apportate dal “Decreto del Fare”

Lo scorso 9 agosto la Camera ha approvato in via definitiva il c.d. “Decreto del Fare”, al cui interno è stato introdotto una articolo che va a modificare le disposizioni recentemente introdotte dalla pubblicazione del Decreto Balduzzi in tema di certificazione medica sportiva.
In attesa di ulteriori chiarimenti, sembrano quindi due le novità principali:

1. L’esonero dalla certificazione medica per le sole attività “amatoriali” (c.d. ludico-motorie), intendendosi per tali quelle espressamente definite dall’art. 2 del “Decreto Balduzzi”, ossia “l'attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle  Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli  Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e  mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”;

2. La semplificazione della certificazione medica, là dove resta obbligatoria, ossia per le attività sportiva non agonistica, così come definita dall’art. 3 del Decreto Balduzzi, tra cui quella realizzata da “coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”.

In sostanza le certificazioni mediche che dovranno essere prodotte non dovranno essere corredate anche da esami come la misurazione della pressione arteriosa e l'effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo.

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