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Covid-19,  ulteriori misure per il contenimento della diffusione del virus per il mondo dello sport

Nel Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 sono state disposte le seguenti ulteriori misure che interessano il mondo dello sport

 

Con la pubblicazione del Decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 -  Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di  esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19.

Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”).

In relazione alle recenti disposizioni per l’attività motoria e sportiva, si rimanda all’Avviso del 31 dicembre 2021, ricordando che:

  1. impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, 
  2. palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
  3. attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
  4. l’uso di spogliatoi e docce.

Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della salute.

Inoltre, per l’uso di spogliatoi e docce esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.

Conseguentemente sono in aggiornamento, sul sito del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri – www.sport.governo.it – le linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive, le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, così come le FAQ.

L’intera rete associativa UISP (livelli UISP, associazioni e società sportive affiliate) si deve attenere scrupolosamente al Protocollo Applicativo Anticovid Uisp. Il protocollo è disponibile, come di consueto, nel sito nazionale www.uisp.it, nella Sezione STATUTO e REGOLAMENTI raggiungibile agevolmente dal menù in alto presente in tutte le pagine dei siti internet dei Comitati regionali, territoriali e Settori di attività del sistema di comunicazione Uisp.

Con l’occasione si ricorda che tutti gli aggiornamenti sulle normative relative all’emergenza sanitaria covid-19, oltre che le circolari e gli approfondimenti sulle tematiche gestionali, amministrative e fiscali sono pubblicate sempre all’interno della piattaforma web sopra richiamata.