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Quando il sodalizio sportivo non trova l’atto costitutivo, cosa fare?

L’atto costitutivo si intende ordinariamente come il documento che conferisce la storicità del sodalizio e viene richiesto quando l’associazione si iscrive in albi o registri pubblici

 

La disciplina interna delle associazioni sportive dilettantistiche è definita principalmente da atto costitutivo e statuto, giuridicamente un unico atto ma con funzioni diverse.

L’atto costitutivo può essere equiparato alla prima assemblea dei soci, quando si fonda l’associazione, si individua la denominazione, la sede, l’oggetto sociale e si nominano i primi componenti degli organi associativi.

Lo statuto entra invece nel dettaglio del funzionamento dell’associazione, contemplando anche le clausole richieste dall’articolo 90 della Legge 289/2002 ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica e, verosimilmente, le clausole richieste dall’articolo 148, ottavo comma, del testo unico delle imposte sui redditi – e così dell’articolo 4 del Decreto IVA di identico contenuto – per garantire l’accesso alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo.

Ancorché il Codice civile contempli all’art. 21 la modifica di atto costitutivo e statuto, l’atto costitutivo si intende ordinariamente come il documento che conferisce la storicità del sodalizio e viene richiesto, unitamente allo statuto, nel momento in cui l’associazione si iscrive in albi o registri pubblici, tra cui il noto Registro CONI. Cosa succede quindi se viene smarrito, ipotesi poi non infrequente?

Le risposte a questa domanda sono contenute nella “Circolare n. 16/2021-2022 – Abbiamo perso l’atto costitutivo, cosa fare?” pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)

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