Comitato Territoriale

Parma

DPCM 6 marzo - 6 aprile 2021 e relative FAQ

Linee guida per la pratica sportiva e il ciclismo, regolate dalle attuali disposizioni.

Di seguito specifichiamo quanto previsto per lo sport nelle zone arancioni dal DPCM che sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma.
Fino al 27 marzo vale il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

ZONA ARANCIONE
Fermi restando i limiti di spostamento infraregionali e comunali, nelle c.d. zone arancioni l’ art. 33 stabilisce che “… nelle zone arancioni si applicano, oltre alle misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo”. Non essendo quindi previste particolari limitazioni in ambito sportivo, in zona arancione sarà possibile svolgere le stesse attività previste in zona gialla e quindi:

  •  Attività motoria all’interno del proprio comune o nei dintorni della propria abitazione
  • Competizioni previste in calendario approvato dal CONI/CIP nonché gli Allenamenti di atleti agonisti che devono gareggiare alle predette competizioni
  • Attività sportiva all’aperto anche se non si deve partecipare alle gare previste in calendario
  • Attività sportiva e motoria di base all’aperto presso i circoli


Quanto ai limiti di spostamento ricordiamo che le FAQ presenti sul sito del Governo prevedono la seguente deroga: E' possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in tale località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

ZONA ARANCIONE RAFFORZATO
In assenza di ulteriori specifiche disposizioni previste dalle ordinanze che istituiscono la zona arancione rafforzato od ordinanze regionali e locali, rimane applicabile all’attività sportiva quanto previsto in zona arancione.

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