Comitato Territoriale

Reggio Emilia

CERTIFICAZIONE MEDICA: LE NOVITA' ARRIVANO DALLA REGIONE

Con l'ultima delibera in materia di tutela sanitaria, la Regione Emilia-Romagna ha chiarito che anche le associazioni sportive e gli Enti di Promozione Sportiva nell'organizzare attività di tipo ludico-motorio non hanno l'obbligo di recepire la certificazione medica.

 

Cosa s'intende per attività ludico-motoria?

All'interno della delibera viene precisato che la certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività che si caratterizzano come sportive, definendo attività sportiva

“quella praticata in modo sistematico e continuativo secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all'interno di federazioni sportive nazionali con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso e con altri praticanti. Non basta a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura il soggetto dell'attività (organi scolastici, Coni, società affiliate alle federazioni sportive, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva), né il criterio riguardante la persona che partecipa all'attività (l'essere o meno tesserato alle federazioni sportive, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva). Ne consegue che tutte le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva”, come sopra definita, sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all'obbligo di certificazione medica preventiva, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi”.

 

Gratuità e attività non soggette a certificazione

La delibera del 7 ottobre 2013:

- riprende la delibera di Giunta regionale n. 775 del 26 aprile 2004 all'interno della quale venivano rese gratuite le certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non agonistica per i minori, di età compresa tra i 5 e i 18 anni (con la sola eccezione di nuoto, ginnastica e pattinaggio per le quali l'età di accesso è fissata a 4 anni) e i disabili di ogni età.

- chiarisce inoltre che devono essere ricomprese fra le attività non soggette a certificazione preventiva quelle elencate al comma 5 dell'articolo 2 del decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi): attività con ridotto impegno cardiovascolare, tra le quali bocce, biliardo, golf, ginnastica per anziani, gruppi di cammino, pesca sportiva di superficie e attività assimilabili nonché i praticanti di attività prevalentemente ricreative quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili.

ALLA LUCE DELLA NUOVA DELIBERA QUINDI, NEI CASI IN CUI L'ATTIVITÀ RIENTRI NELLA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' LUDICO-MOTORIA NON OCCORRE RICHIEDERE OBBLIGATORIAMENTE LA CERTIFICAZIONE MEDICA.

SI RITIENE COMUNQUE OPPORTUNO CONSIGLIARE AI PRATICANTI UNA VISITA MEDICA PREVENTIVA.

 

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