Comitato Territoriale

Reggio Emilia

Modello EAS e associazioni sportive: quando è necessario presentarlo e quando invece si è esonerati?


Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (MOD. EAS) è un adempimento obbligatorio cui devono sottostare la quasi totalità degli enti di tipo associativo che deve essere fornito all'Agenzia delle Entrate al fine di scoprire eventuali posizioni di indebito utilizzo delle agevolazioni fiscali.

L’obiettivo dell’Amministrazione Finanziaria è quello di realizzare un vero e proprio censimento delle realtà di tipo associativo operanti nel mondo no profit e verificare se effettivamente le entrate (quote associative, contributi, corrispettivi, ecc.) abbiano tutti i requisiti per non essere imponibili sia ai fini Iva che delle imposte sui redditi.

La materia resta comunque ancora poco chiara anche agli stessi uffici dell'Agenzia delle Entrate, ed è per questo motivo che la Dott.ssa Francesca Collecchia di Arsea tenta di ricostruire le casistiche in cui è necessario presentarlo e quando invece si è esonerati.

Modello Eas: problematiche e contenzioso.

Ritengo opportuno tornare sul Mo dello EAS considerati ancora i dubbi emersi rispetto all'obbligatorietà, o meno, dell'onere di trasmissione in capo alle associazioni sportive dilettantistiche e alle modalità di compilazione semplificata.

Le associazioni sportive sono tenute a trasmettere il Modello EAS?

L'Agenzia delle Entrate del Piemonte ha affermato l'insussistenza dell'onere quando l'associazione abbia solo codice fiscale.

In tal senso si sono espressi nella Guida che trovate alla pagina

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Guide+Regionali/Associazioni+sportive+dilettantistiche/GUIDA+ASD_ver1.pdf

Di diverso avviso in realtà è stata l'Agenzia delle Entrate Nazionale con la Circolare n.12 del 9 aprile 2009, laddove scrive:

"Il comma 3-bis dell’art. 30 esonera dall’onere della trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti sotto il profilo fiscale gli enti associativi dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che non svolgono attività commerciale. Sono, per converso, tenute all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali, secondo le modalità precisate nel paragrafo 1.3, le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all’attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni (ad es. somministrazione di alimenti e bevande, vendita di materiali sportivi e gadget pubblicitari) e prestazioni di servizi (es. prestazioni pubblicitarie, sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi.

L’onere della comunicazione dei dati grava anche sulle associazioni che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anch e se non imponibili ai sensi dell’articolo 148, t erzo comma, del TUIR e dell’articolo 4 del DPR n. 633 del 1 972" (si tratta, per intenderci, dei corrispettivi per partecipare ai corsi di nuoto o per iscriversi al torneo di tennis).

Tale interpretazione è stata da ultimo adottata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 7/2016 che ha negato l'applicazione delle agevolazioni fiscali ad una associazione con solo codice fiscale che aveva omesso la presentazione del Modello EAS.

Ne consegue che le sole associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI esonerate dall'obbligo di trasmissione del Mo dello EAS sono:

1) le associazioni con solo codice fiscale che percepiscono esclusivamente le quote di adesioni dei soci

(indifferenziate per tutti e non legate quindi alla fruizione di specifici servizi) ed eventuali contributi liberali;

2) le associazioni che siano iscritte nell'anagrafe delle ONLUS;

3) le associazioni che siano iscritte anche nel registro delle Organizzazioni di volontariato (e non percepiscano introiti diversi da quel li indicati dall'articolo 5 della Legge 266/1999 e dal DM 25/5/1995).

Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere il Modello EAS in forma integrale o semplificata?

Mi segnalano da Rimini che una funzionaria della locale Agenzia delle Entrate chiederebbe la compilazione integrale del Modello EAS per le asd e ssd.

Vi ricordo invece che se si tratta di organizzazioni iscritte al Registro CONI le stesse compilano il modello in forma semplificata, nello specifico, oltre all'anagrafica dell'associazione e del legale rappresentante, devono compilare esclusivamente i seguenti campi: 4-5-6-20-25-26.

Qualora ci si avvalga dell'assistenza dell'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica del Modello può pertanto essere utile indicare alle affiliate di:

1) ricordare agli uffici che le asd/ssd sono ammesse alla trasmissione del Modello in forma semplificata come indicato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.45 del 29 ottobre 2009;

2) eventualmente presentarsi con il documento attestante l'iscrizione nel Registro CONI;

3) chiedere appuntamento esclusivamente ai referenti dell'Agenzia delle Entrate indicati nel documento allegato che dovrebbero essere formati rispetto alle caratteristiche di questo adempimento.

Si ricorda infine che le associazione e società sportive possono effettuare la trasmissione telematica del Modello EAS anche avvalendosi di professionisti abilitati, assistenza che offre anche Arsea srl.

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