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Il Tar respinge il ricorso sulle piscine: legittima l’assegnazione alla Uisp di Siena

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso con il quale la Virtus Buonconvento e la Cogis chiedevano l’annullamento del provvedimento del 31 gennaio scorso (leggi qui) con il quale il Comune di Siena ha escluso lo stesso raggruppamento temporaneo di imprese dalla procedura per l’affidamento delle Piscine Amendola e Acquacalda di Siena, aggiudicandolo a Uisp Comitato di Siena. L’ordinanza è stata pubblicata oggi, giovedì 23 marzo: in sostanza il Tar ritiene legittima la procedura dell’amministrazione comunale e quindi l’assegnazione a Uisp delle piscine.

“Atteso che la contestata esclusione – si legge nell’ordinanza del Tar – sembra giustificata dall’irregolare presentazione del Pef, asseverato nel caso di specie da società non legittimata per legge. Considerato ad un sommario esame che la mancata asseverazione del Pef da parte do soggetto abilitato, costituendo irregolarità riferita all’offerta, non sembra sanabile mediante soccorso istruttorio; atteso che il vizio riguardante la predetta asseverazione pare idoneo da sè solo a sorreggere la legittimità della contestata esclusione dalla gara, per questi motivi il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana respinge la domanda cautelare”.

Il Pef è il piano economico relativo al Project Financing: secondo il Tar  l’asseverazione, cioè la una dichiarazione con la quale la società di revisione attesta la coerenza e l’equilibrio del piano economico-finanziario, la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio (e quindi la possibilità di realizzare l’opera pubblica con il ricorso al capitale privato), nel caso specifico è stata rilasciata da una società non legittimata per legge. Esclusi gli istituti di credito, ad oggi, solamente pochissime società di revisione in tutta Italia sono abilitate al rilascio dell’asseverazione del piano economico ai sensi dell’art. 183 D.Lgs 50/2016, in quanto iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico come società di revisione. Il Tar non è poi entrato nella discussione delle altre motivazioni alla base dell’esclusione, ritenendo già esaustiva la prima. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese.

 

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