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Varese

Associazioni sportive e minori: certificato penale entro il 6 aprile

Ecco di seguito i chiarimenti da parte della nostra consulente in merito al nuovo decreto legge sui certificati penali.

Con riferimento a quanto reso noto in questi giorni, si ribadisce che il certificato del casellario giudiziale grava soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Pertanto gli enti di volontariato e le associazioni o società sportive dilettantistiche che non hanno personale dipendente sono escluse dal richiedere tale certificazione ai volontari e a coloro che collaborano con contratto sportivo. Costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea dal rapporto di lavoro.

 

 

 

Diventa obbligatorio acquisire il certificato penale di ogni collaboratore di associazioni sportive che opera con minori

 

L'Uisp nazionale ha diffuso oggi questa nota a tutte le articolazioni associative del territorio informandole di un'adempienza che ha scadenze molto ravvicinate e può creare qualche problema procedurale.  "Siamo ad informarvi - scrivono Tommaso Dorati, responsabile organizzazione Uisp e Tiziano Pesce, responsabile del tesseramento - di un nuovo e oneroso adempimento previsto dall’articolo 2 del Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22/2014, recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI", che entrerà in vigore il prossimo 6 aprile.
L’articolo 2 del citato decreto stabilisce che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori (quindi anche i Comitati Uisp e le associazioni/società affiliate) deve richiedere per ogni collaboratore il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare che questi non sia stato condannato per reati che coinvolgono minori ovvero non sia stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. In caso di mancato adempimento è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00".

L'Uisp completa la nota con una bozza di istanza che dovrebbe presentare tutti i requisiti richiesti, tenendo presente non ci risulta ancora pubblicato il modello di richiesta specifico per questa tipologia di richiesta. Il consiglio - prosegue la nota - è quello di verificare all'Ufficio del casellario giudiziale se questa formulazione possa essere quella corretta.
"Al di là dell’alto e importante obiettivo che la normativa si prefigge - proseguono Dorati e Pesce -  non si può che rilevare, considerata soprattutto la tempistica di entrata in vigore dell’adempimento, la nostra preoccupazione. Al riguardo, sono in corso, in sede governativa e parlamentare, verifiche utili circa la concessione di eventuali proroghe e/modifiche. Ovviamente saremo ad informarvi tempestivamente su ogni eventuale novità in materia.
Pregandovi di informare tempestivamente i vostri referenti della gestione amministrativa e delle attività nonché, ovviamente, le vostre affiliate".

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