Comitato Territoriale

Varese

Le erogazioni liberali

Erogazione liberale :
Si intende qualsiasi importo ricevuto dall’associazione sportiva per il quale l’associazione non assume alcuna obbligazione implicita o esplicita diretta ad uno scambio negoziale.
Quando l’erogazione avviene a favore di un sodalizio sportivo, tale introito si qualifica per quest’ultimo come entrata “istituzionale”, quindi non soggetta a tassazione, a nulla rilevando la natura del soggetto donante (privato o pubblico).
Chi effettua erogazioni liberali verso sodalizi sportivi dilettantistici, infatti, può godere di una detrazione dall’imposta lorda (Irpef) pari al 19% dell’importo donato, che solo al fine del calcolo dell’agevolazione non può superare l’importo di 1.500,00 euro per ciascun periodo d’imposta.
Per le ASD la detrazione fiscale per il soggetto erogante è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale.
La ricevuta se supera euro 77,47 deve essere provvista di marca da bollo.
Sulle ricevute dovrà essere scritto: “importo che beneficia del trattamento fiscale di cui all’articolo 15 primo comma lettera i – ter del testo unico delle imposte sui redditi.


Pubblicità e sponsorizzazioni
La distinzione tra proventi da sponsorizzazione e proventi da pubblicità è strettamente correlata all’esistenza o meno di un rapporto non occasionale con l’organizzazione e lo svolgimento dello spettacolo sportivo.
Trattasi di pubblicità se:
l’attività promozionale è solo occasionalmente legata a quell’evento
l’attività promozionale avviene tramite cartelli, striscioni, manifesti collocati ai margini di un campo sportivo rispetto ai quali qualsiasi fatto agonistico è occasione per rendere operativo il messaggio propagandistico
su tali proventi va versata l’Iva pari al 50% dell’importo indicato in fattura
Si ha sponsorizzazione se:
fra la promozione di un nome o di un marchio e l’avvenimento agonistico viene istituito uno specifico abbinamento
l’attività promozionale avviene generalmente tramite l’abbigliamento degli atleti
su tali proventi l’iva da versare e’ pari al 90% dell’importo indicato in fattura
sussiste carattere di continuità.
Resta inteso che in entrambi i casi l’associazione diviene soggetto passivo Iva e soggetto passivo IRES e per poter fatturare deve essere in possesso del numero di Partita Iva



Vendita a pagamento di abbigliamento sociale ad atleti tesserati
La cessione di beni nuovi “prodotti per la vendita” è, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 148 del Tuir, da considerarsi sempre attività commerciale, anche se fatta in favore di associati o tesserati. Pertanto il corrispettivo assume rilevo sia ai fini Iva che Ires. I soggetti che hanno optato per gli adempimenti di cui alla legge 398/91 sono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ne consegue che, se richiesto espressamente dall’acquirente, sarà obbligatoria l’emissione di fattura con Iva, altrimenti l’ associazione sportiva potrà liberamente determinare le modalità attraverso le quali giustificare tali ricavi.
Diverso sarebbe il caso in cui il materiale sportivo fosse semplicemente ceduto a titolo gratuito ai soci.Quando un sodalizio sportivo gestisce autonomamente un bar, i relativi proventi sono considerati dalle norme tributarie sempre soggette a tassazione, anche se l’attività è rivolta in modo esclusivo a favore dei propri associati. In questo caso il sodalizio sarà tenuto ad espletare gli adempimenti richiesti per l’esercizio di attività commerciale, aprendo partita iva, e rilasciando per ogni operazione effettuata apposito scontrino (a meno che non abbia optato per il regime forfetario della legge numero 398/91).
Se però il sodalizio è affiliato ad un ente di promozione sportiva, i proventi derivanti dalla somministrazione ai soci sono fiscalmente neutri, anche in corrispondenza di utili. A tal fine è necessario che l’attività in esame sia effettuata presso i locali o la sede del sodalizio stesso, che essa sia strettamente complementare alle attività istituzionali (sportive) poste in essere dal sodalizio, ed a favore esclusivo dei soci dell’associazione medesima o tesserati dell'ente di promozione sportiva cui fa parte il sodalizio stesso.
L’attività di “somministrazione”, qui in commento, riguarda esclusivamente la cessione ai soli soci di alimenti e bevande, comprendendo, ad esempio, la preparazione di panini o il riscaldamento di cibi precotti ma non si riferisce all’attività di ristorazione (intesa come attività di trasformazione e manipolazione di prodotti alimentari in pietanze), che rimane in ogni caso attività di tipo commerciale, soggetta ad autorizzazioni specifiche.
La cessione di beni nuovi prodotti per la vendita è, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 148 del Tuir, da ritenersi sempre attività commerciale, anche se fatta in favore di associati o tesserati. Pertanto il corrispettivo assume rilevo sia ai fini Iva che Ires. I soggetti che hanno optato per gli adempimenti di cui alla legge 398/91 sono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Ne consegue che, se richiesto espressamente dall’acquirente, sarà obbligatoria l’emissione di fattura con Iva, altrimenti l’ associazione sportiva potrà liberamente determinare le modalità attraverso le quali giustificare tali ricavi.

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