Comitato Territoriale

Alessandria - Asti

CIRCOLARE N. 10/2020-2021 - TERZO SETTORE

DECRETO DEL 13 OTT 2020

 

Uno degli aspetti interessanti della Riforma del Terzo settore è rappresentato dal riconoscimento del volontariato all’interno degli Enti del Terzo settore la cui presenza era espressamente contemplata solo nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale.

Se la vostra associazione è qualificabile come Ente del Terzo settore in quanto iscritta in uno dei seguenti registri, ossia:

  1. Registro delle associazioni di promozione sociale,
  2. Registro delle organizzazioni di volontariato,
  3. Anagrafe (tenuta dall’Agenzia delle Entrate) delle ONLUS

è indispensabile esaminare i seguenti aspetti già operativi.

 

1) Chi sono i volontari?

La definizione viene offerta dal Codice del Terzo settore: il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un Ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La circostanza che il legislatore abbia affermato che gli Enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività è una grande conquista: la loro presenza era espressamente prevista solo all’interno delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale per cui in altri contesti associativi, associazioni sportive incluse, è stato a volte necessario spiegare che la loro presenza era connaturata alla realtà associativa, oltre ad essere manifestazione della genuinità dell’associazione in quanto dimostrazione del fatto che i soci partecipavano attivamente alla realizzazione delle finalità associativa per fini di natura extra-economici in quanto non retribuiti.

L’attività di volontariato in ogni caso è previsto possa essere svolta anche attraverso realtà che non si qualificano come Enti del Terzo settore così come è possibile sia svolta a titolo individuale (si pensi all’elenco dei volontari attivato da alcune realtà comunali).

 

2) Quanti devono essere i volontari all’interno di un’associazione?

L’associazione può avvalersi sia di volontari occasionali (ad esempio organizziamo il ‘plogging’, ossia una camminata o corsa aperta alla collettività in cui le persone, armate di pinze o guanti, raccolgono i rifiuti che si ritrovano sulla propria strada allo scopo di migliorare l’ambiente, sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi ambientali e promuovere la cittadinanza attiva) o può avvalersi di volontari continuativi (ad esempio i genitori delle ballerine che si occupano della realizzazione degli abiti e delle scenografie dei saggi e manifestazioni durante il corso dell’anno).

Mentre i volontari non occasionali risulteranno in un apposito registro, è opportuno che sia valorizzato l’apporto dei volontari occasionali facendone espressa menzione all’interno della relazione sulle attività svolte.

Il ruolo dei volontari è infatti essenziale se si assume la qualifica di associazione di promozione sociale o di organizzazione di volontariato in quanto, in entrambi i casi, l’attività deve essere svolta prevalentemente grazie all'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (i volontari delle ASD affiliate UISP possono pertanto essere anche volontari dell’UISP).

Nelle organizzazioni di volontariato “il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari” (art. 33 CTS) mentre nelle associazioni di promozione sociale (art. 36 CTS) “il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore

  1. al cinquanta per cento del numero dei volontari o
  2. al cinque per cento del numero degli associati”.

 

3) È possibile riconoscere un rimborso ai volontari?

I volontari non possono essere pagati, nemmeno dal beneficiario, e la qualifica di volontario non può essere assunta da chi svolga attività retribuita con l’associazione.

Il divieto assoluto è stato espressamente sancito dal Codice del Terzo settore – fatta eccezione per gli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55 bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento – a tutela dei lavoratori e quindi per evitare l’utilizzo elusivo del volontariato come lavoro fuori orario eventualmente compensato fuori busta.

È però prevista la possibilità che al volontario siano rimborsate - dall'Ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività - le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese rimborsabili sono quelle autorizzate e che risultano da:

  1. presentazione di scontrini fiscali, quietanze, fatture (il tutto possibilmente intestato all’associazione medesima) e quindi a piè di lista;
  2. autocertificazione della spesa sostenuta. Tale modalità è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
  3. che l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
  4. che non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

 

4) Cosa si intende per assicurazione dei volontari? Basta il tesseramento?

I volontari non occasionali dovranno risultare in un apposito registro e dovranno essere tutelati attraverso un’apposita polizza assicurativa.

L’articolo 18 del Codice del Terzo Settore, con riferimento alla copertura assicurativa, specifica che

“1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
  2. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione”.

Poiché il citato Decreto attuativo che avrebbe dovuto definire i meccanismi assicurativi semplificati non è stato ancora adottato, l'obbligo si sarebbe potuto considerare posticipato ma questa non è la posizione del Ministero del Lavoro (Circolare 20/2018) secondo cui

"L’articolo 18, in tema di assicurazione obbligatoria dei volontari, non riguardando profili organizzativi interni dell’ente, ma un obbligo di natura pubblicistica, non richiede alcuna modifica statutaria, trovando esso immediata applicazione nei confronti di tutti gli ETS che si avvalgono di volontari".

L’obbligo assicurativo per l’attività di volontariato si intende pertanto già operativo e la UISP mette a disposizione tale copertura (ossia relativamente a infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi) contemplando tra i prodotti assicurativi anche la cosiddetta Integrativa V per i volontari tesserati con tessera base, prevista dalla vigente Convenzione assicurativa UISP-UnipolSai, per il tramite del broker Marsh. A seguito dell’attivazione dell’Integrativa V, le garanzie morte, lesioni e diaria da infortunio, previste per i tesserati UISP, vengono estese anche agli infortuni subiti dagli aderenti agli Enti del Terzo Settore (ETS) affiliati alla UISP mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a beneficio degli Enti del Terzo settore stessi. Il testo di polizza precisa che le garanzie sono operanti anche per gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante la permanenza nei locali della Sede dell’associazione, compresi i lavori attinenti la conduzione e/o manutenzione della stessa, come pure durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni connesse ai fini istituzionali dell’Ente del Terzo settore contraente secondo il calendario di attività appositamente predisposto. Le garanzie sopradescritte, inoltre, vengono estese, limitatamente agli ETS affiliati, anche agli infortuni subiti dai tesserati con tessere tipo “D”, “DIRC”, “DIRM” mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a beneficio degli ETS stessi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti (senza bisogno quindi di attivazione dell’Integrativa V).

 

Per quanto concerne le modalità di tenuta del registro volontari, si consiglia di adottare la procedura a suo tempo definita per le organizzazioni di volontariato dal Decreto ministeriale 14/02/1992 secondo cui

“1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L'autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell'ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

  1. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
  2. I soggetti che aderiscono all'organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
  3. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
  4. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma”.

Per quanto concerne la bollatura del registro volontari si consiglia di contattare l’ufficio associazionismo del Comune territorialmente competente per chiedere informazioni sulla corretta procedura da espletare, avendo alcune Amministrazioni predisposto un modello di istanza da presentare a cura del Presidente o di persona espressamente delegata.

Circolare redatta da:

 

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