Nazionale

Riforma dello sport: Manco, Uisp, audito in Commissione al Senato

Il testo, dopo essere stato approvato alla Camera, passa all’esame del Senato. Ecco l’intervento del presidente nazionale Uisp

 

Martedì 30 luglio si è svolta a Roma l’audizione della Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato, in merito alla Riforma dello sport. La Camera dei Deputati, il 27 giugno, ha approvato il Disegno di legge n. 1603-bis presentato dal Governo (primo firmatario il presidente del Consiglio Giuseppe Conte) e recante: “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”, collegato alla Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), che ha ridisegnato gli ambiti di operatività del Coni rispetto alla nuova società Sport e salute Spa. Il testo è ora all’esame del Senato. 
In mattinata sono stati auditi rappresentanti del sistema sportivo italiano, oltre all’Uisp, con il presidente nazionale Vincenzo Manco, sono intervenuti tra gli altri il presidente del Coni Giovanni Malagò e il presidente del CSI, Vittorio Bosio. 

GUARDA IL VIDEO con l’intervento di Manco 

“Siamo di fronte ad una riforma dell'ordinamento sportivo attesa e auspicata dall’Uisp, anche in considerazione delle premesse date dal nome della nuova struttura ‘Sport e salute’ – ha detto Manco in apertura di intervento – sicuramente ci sono dei punti di attenzione su cui speriamo di poter essere protagonisti nella fase di decretazione attuativa della legge delega e di realizzazione dell'impianto di riforma dell’ordinamento sportivo. Proviamo ad entrare nel merito. Ad esempio l’articolo 1 fa riferimento ad un testo unico in materia di sport, sulla falsariga del Codice del Terzo settore nato dalla recente riforma, ancora in fase di completamento. Nell'articolo 1 alla lettera d si fa riferimento alla definizione degli ambiti di riferimento tra gli organismi sportivi complessivamente intesi: è evidente che oltre a definire un perimetro d’azione per quanto riguarda gli Enti di promozione sportiva, le Federazioni e le Discipline sportive associate per noi diventa rilevante, perché è un elemento di riconoscimento di pari dignità per la promozione sportiva. Un elemento di particolare attenzione in merito all’articolo 1 lo poniamo anche noi, perché non vorremmo diventare, rispetto al nuovo soggetto Sport e Saluteal quale guardiamo con molta attenzione, coloro che faranno lo sport sociale escludendo la possibilità di organizzarlo in forma di disciplina  e anche con modalità competitive. Questo spazio di libertà di scelta vorremmo continuare a garantirlo ai cittadini”. 

“Sui poteri di vigilanza al Coni, lettera g dell'articolo 1 – ha proseguito Manco - secondo noi il Regolamento degli Enti di promozione sportiva va armonizzato rispetto a quello che prevede il Regolamento di funzionamento del Registro 2.0: ancora oggi esistono ampi spazi di autocertificazione delle attività degli Enti di promozione sportiva, che lasciano spazi ad eventuale poca trasparenza. Noi abbiamo fatto una lunga battaglia su questi temi. Rispetto al tema dei centri sportivi scolastici, nell’articolo 2, richiamiamo l’attenzione di un necessario protagonismo delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche del territorio insieme al coinvolgimento degli Enti promozione sportiva, perché portatori di conoscenze e valori nel rapporto tra scuola ed extra scuola. Molte esperienze dimostrano che l’associazionismo di promozione sportiva contribuisce a tenere insieme formazione psicomotoria ed extrascuola, interventi importanti di sostegno alla didattica e alla formazione”. 

Manco sottolinea poi l’importanza di tutelare e definire il tema del lavoro sportivo.

“Passando all'articolo 5, comma 1 lettera a, dove si parla di valori dello sport sarebbe il caso di inserire una definizione di sport, utilizzando come riferimento quella adottata in ambito europeo nel Libro bianco europeo del 2007, definizione che non c'è nel nostro ordinamento giuridico. Quel testo, infatti, chiarisce bene il confine ampio dell’attività fisica e sportiva finalizzata al benessere e alla salute, che non è quello ristretto con cui spesso ci troviamo ad impattare, delle 387 discipline sportive ammissibili stabilite dal Coni e che permettono ad associazioni e società sportive di ottenere una fiscalità di vantaggio. Al concetto di prevenzione aggiungerei quello di promozione della salute, per evitare il rischio, sul piano culturale, di fornire una visione esclusivamente di medicalizzazione della pratica sportiva. È importante, altresì, difendere lo spazio e le motivazioni di chi sceglie di fare attività fisica e sportiva in libertà, perché questo garantisce benessere. Ci sembra importante anche aggiungere i valori di inclusione, coesione e solidarietà tra persone e popoli, richiamati anche dalla Carta olimpica. Infine, un altro elemento interessante che ritroviamo nel disegno di legge è il tema della semplificazione: le associazioni sportive sono in attesa da tempo di capire in che modo questo si realizzerà in fase di decretazione attuativa”. 

“Le riflessioni finali che l’Uisp riserva per questa audizione riguardano il tema della semplificazione, con l’auspicio di armonizzazione tra i vari provvedimenti in campo, tra ordinamento sportivo e terzo settore – ha concluso Manco – ovvero, ci troviamo in una situazione in cui ‘Sport e Salute’ è diventato il nuovo soggetto erogatore verso gli organismi sportivi, l’art 5 del Codice del Terzo settore riconosce l’attività sportiva dilettantistica come attività di interesse generalela delibera del CONI restringe a 387 discipline riconosciute la possibilità di avere fiscalità di vantaggio mentre nella realtà l'aumento della pratica sportiva, che incide e abbatte la percentuale di sedentarietà come ci dicono i dati Istat e Eurobarometro, è soprattutto quella destrutturata”. (a cura di I.M., E.F., F.S.)

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