Comitato Territoriale

Siena

Certificazione Medica e Tutela Sanitaria

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (Decreto Balduzzi 24 aprile 2013) in materia di CERTIFICAZIONE MEDICA SPORTIVA, si comunica che i soci praticanti devono obbligatoriamente essere in possesso della certificazione medica NON AGONISTICA, oppure AGONISTICA per le discipline che prevedono tale idoneità. 

L'obbligo della certificazione medica non è previsto per i corsi AFA, movimento in acqua e primi passi.

DECRETO 28 FEBBRAIO 2018: Non saranno più sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l'esercizio dell'attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra.

I soci dovranno essere sempre coperti dalla certificazione medica. 
La mancanza di copertura non darà la possibilità di accedere alle attività.

DOMANDE E RISPOSTE: 

CHI DEVE PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO?
Devono presentare il certificato medico non agonistico coloro che rientrano in queste categorie:

  1. Gli alunni che svolgono attività fisico – sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche (si intendono le attività fisico sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti; sono escluse le attività ginnico-motorie con finalità ludico ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative);
  2. Coloro che partecipano ai giochi della gioventù, nella fase precedente quella nazionale;
  3. I tesserati praticanti attività organizzate da CONI, società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva e che non siano considerati atleti agonisti dal decreto ministeriale 18/2/1982.

Non è richiesto il certificato medico non agonistico a coloro che svolgono corsi AFA (Attività Fisica Adattata).


CHI PUÒ RILASCIARE I CERTITICATI MEDICI NON AGONISICI?
Secondo la Regione Toscana, i certificati medico sportivi non agonistici possono essere rilasciati da: i medici di medicina generale solo per i propri assistiti; pediatri solo per i propri assistiti;  le strutture accreditate in cui sono presenti i medici specializzati in medicina dello sport e quelli iscritti alla federazione medico sportiva.


CON CHE PERIODICITÀ DEVE ESSERE RINNOVATO IL CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO?
Diversamente dal certificato medico agonistico, che può essere rinnovato in base alla decisione del medico (3 mesi, sei mesi, un anno….), la validità del certificato medico non agonistico è annuale.


QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI CERTIFICATI MEDICI NON AGONISTICI?
Il medico  ha l’obbligo di conservazione del certificato medico sportivo (eventualmente in modalità informatica). Il certificato deve essere conservato inoltre anche presso la sede della società fino alla sua scadenza. La legge non indica l’obbligo di conservazione dei certificati scaduti per i propri atleti, anche se si consiglia di conservarli per dieci anni per tutelarsi in ogni caso.


CHI DEVE PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO?
Il certificato medico agonistico deve essere presentato da tutti i soci che desiderano praticare una attività sportiva agonistica: la qualificazione sportiva agonistica è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosiuti dal CONI, anche in base ai limiti di età.


SE UNA PERSONA FA ATTIVIT
À CON DIVERSE SOCIETÀ, DI QUANTI CERTIFICATI HA BISOGNO?
In realtà la legge non distingue tra originale e copia conforme.  Si può comunque far fronte ad un eventuale problema richiedendo più copie al momento del rilascio del certificato.


COME SI DEVE COMPORTARE LA SOCIETÀ
À SPORTIVA DI FRONTE A CERTIFICATI MEDICI SCADUTI?
In caso di certificato scaduto la società deve sospendere l’atleta anche attraverso  una comunicazione scritta, avvisando anche l’ente di promozione sportiva a cui è affiliata. L’atleta può essere riammesso alla pratica sportiva solo su presentazione del rinnovo del certificato.


IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO DEVE ESSERE RICHIESTO A TUTTI I TESSERATI, ANCHE SE NON PRATICANTI? 
No, colui che non pratica attività sportiva  non deve presentare il certificato medico sportivo. Al momento del tesseramento deve essere segnalato come socio non praticante. 

 

APPROFONDIMENTO (Decreti di riferimento)

L’attuale disciplina della tutela sanitaria in ambito sportivo dilettantistico trova fondamento nei seguenti provvedimenti:

  1. Decreto ministeriale 18/2/1982, "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica";
  2. Decreto-Legge 13/9/2012, n. 158;
  3. Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 recante “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;
  4. Decreto ministeriale 08/08/2014 recante “Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica”.
  5. Delibera Tutela Sanitaria Consiglio Nazionale UISP del 16 dicembre 2017

 

Leggi in materia di “Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”

 

Legge Regionale n. 68 del 9 ottobre 2015 “Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell’ambito della pratica fisica e sportiva”