La disciplina attuale per la responsabilità dei componenti il collegio sindacale si limita a descrivere il concetto di responsabilità, la versione emendata dell’art. 2407 del Codice civile interviene nel definire - nel caso di responsabilità derivante da comportamenti non dolosi - l’entità del risarcimento del danno in rapporto all’entità dell’indennità di carica percepita e viene specificato il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità verso i sindaci. La scelta di individuare un unico termine di decorrenza per l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci è stata motivata, nella Relazione illustrativa, con la necessità di allineare la disciplina con quella prevista per i revisori legali, per “ragioni di equità” e per “la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale”: si ricorda che l’azione risarcitoria nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex art. 15, comma 3, d.lgs. n. 39/2010, nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio cui si riferisce l’azione di responsabilità.
Tale disposizione riguarda anche gli enti del terzo settore.
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