Il Codice del terzo settore (CTS) ha introdotto, all’articolo 81, un incentivo fiscale a chi effettua erogazioni liberali ad Enti del terzo settore (ETS) che presentano progetti di recupero di:
a) immobili pubblici inutilizzati e
b) beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata
dove realizzare esclusivamente attività di interesse generale con modalità non commerciali, attraverso interventi edilizi finalizzati ad assicurarne il riutilizzo e funzionali allo svolgimento delle attività nonché diretti a sostenere le spese di gestione dei beni stessi.
La circostanza che negli immobili le attività di interesse generale debbano essere svolte con modalità non commerciali e che sia preclusa la possibilità di svolgere attività diverse si ritiene che limiti fortemente le potenzialità della misura.
Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 23 febbraio 2022, n. 89, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 14 luglio, è stato definito il regolamento concernente le modalità di attuazione di tale istituto. Sarà successivamente approvata la modulistica necessaria per espletare gli adempimenti qui enunciati.
Quali Enti del terzo settore possono fruire del social bonus?
Il regolamento prevede che per ora la norma si applichi esclusivamente alle Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri, ma si ritiene che tale previsione sia da intendersi superata con la modifica apportata all’articolo 104 del CTS dal Decreto semplificazioni che ha assicurato anche a tutti gli iscritti al RUNTS l’accesso a tale agevolazione.
L’iter
Il provvedimento prevede:
Scarica e leggi gli approfondimenti nella “Circolare n. 128/2021-2022 – Social Bonus: un nuovo tassello nella Riforma del Terzo Settore" pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)