La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 03/01/2025, n. 60, torna su un principio che è opportuno ricordare: le associazioni (così come le società sportive dilettantistiche) che accedono a regimi fiscali agevolati sono tenute a dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere a tali benefici. Detti requisiti non sono esclusivamente quelli formali – quali l’implementazione di requisiti nello statuto e l’eventuale iscrizione del sodalizio in albi o registri – ma anche la circostanza che le attività caratterizzanti siano effettivamente svolte e che l’associazione abbia adottato tutti gli strumenti per dimostrare la genuinità associativa e quindi la democraticità dell’organizzazione.
Nello specifico la sentenza arriva dopo un accertamento fiscale diretto ad una associazione sportiva dilettantistica regolarmente iscritta al registro CONI.
La Corte ha ribadito che il possesso del requisito formale non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. In particolare gli enti di tipo associativo possono godere del trattamento agevolato previsto dall'art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi e dell’art. 4 del Decreto IVA a condizione non solo dell'inserimento, nei loro atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell'art. 148, ottavo comma, del testo unico ma anche dell'accertamento che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che la loro attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse.
Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, la Corte ha precisato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall'art. 111, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. Ne discende, pertanto, che l'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca, ossia l'associazione, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 codice civile. (Fonte: “Circolare n. 42/2024-2025 - Spetta alle associazioni dimostrare la sussistenza dei requisiti per accedere ai benefici fiscali” scaricabile dalla piattaforma dei Servizi per le Associazioni e le Società Sportive Uisp - Area Riservata 2.0)