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Il Tar del Lazio dà ragione a Pistolesi: uno "stop" al monopolio Federtennis sui maestri

Con sentenza del 16 dicembre 2010 il TAR del Lazio ha dato ragione a Claudio Pistolesi, ex azzurro di Coppa Davis ed attualmente allenatore. Il Tribunale amministrativo regionale si è espresso sui ricorsi di Pistolesi in merito alle sanzioni comminate dalla Federtennis e sull’illegittimità di alcuni articoli del Regolamento dei Tecnici che riserva ai soli tecnici federali l’opportunità di insegnare nei circoli affiliati. La sentenza può avere riflessi anche sugli altri sport. La Federtennis ha annunciato che riccorrerà al Consiglio di stato: ha sessanta giorni per farlo.

“La sentenza del Tar del Lazio potrà aiutare a chiarire alcuni punti controversi dell’ordinamento sportivo italiano – commenta Massimo Moschini, presidente Lega tennis Uisp – soprattutto in relazione a compiti e ruoli delle Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva. Esistono delle zone grigie dove non viene rispettata la pari dignità, ognuno per il proprio ambito, tra questi soggetti, entrambi importanti per lo sviluppo dello sport italiano e del suo ruolo educativo. Nel caso specifico, la Federazione tennis vuole monopolizzare tutta l’area dell’insegnamento e della formazione. La sentenza Pistolesi, invece, chiarisce che chiunque sia in possesso di titoli professionali validi e sia in regola con il regime fiscale, possa legittimamente esercitare la professione di maestro di tennis. Non possono esistere veti e monopoli”.

“Penso che i requisiti siano necessari e servono a tutelare innanzitutto i cittadini che si avvicinano al tennis e chiedono qualità, quindi la laurea in scienze motorie e altri titoli rilasciati da soggetti riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Per quanto riguarda il nostro paese, ad esempio, soggetti come federazioni o enti di promozione sportiva dalla comprovata credibilità formativa. Il Coni, eventualmente, si attrezzi per verificarne la serietà. Come negare, ad esempio, che l’Uisp svolge da anni una comprovata attività di formazione di alto livello per l’insegnamento primario del tennis, riconosciuta peraltro dal Miur e dallo stesso Coni?”

Il TAR del Lazio ha dato ragione a Pistolesi, annullando la sanzione di 10.000 euro e l’inibizione a ricoprire cariche federali per 18 mesi, e definendo illegittimi alcuni articoli del Regolamento dei Tecnici. Che cosa è successo in questo anno? Il “Caso Pistolesi” si apre il 3 Dicembre 2009, quando viene emessa la sentenza 25/09 della Corte Federale, in cui il coach romano viene ritenuto responsabile di violazioni agli articoli 1 e 7 del Regolamento. Il 1 febbraio 2010 Pistolesi ha presentato al Tribunale Amministrativo Regionale il suo ricorso, contestando diversi punti tra cui l’illegittimità di diversi articoli del Regolamento di Giustizia FIT, l’illegittimità di un procedimento aperto e concluso dopo che egli stesso aveva già rinunciato e restituito la tessera FIT, la mancata opportunità di difendersi durante il procedimento.
Secondo Pistolesi alcuni articoli del regolamento sarebbero illegittimi in quanto in contrasto con la Costituzione, in particolare nella parte in cui si preclude, a chi non è tesserato Fit, di insegnare presso i circoli sportivi. Questa regola cozza con il principio del lavoro e della libertà di insegnamento. L’oggetto del contendere è l’esclusività che la Fit concede ai propri maestri: secondo la Federtennis, infatti, soltanto loro possono svolgere l’attività di insegnamenti nei circoli affiliati. Il ricorso di Pistolesi è stato accolto dal Tar del Lazio, creando un precedente che potrebbe rivoluzionare la situazione dei maestri. Sono infatti diversi i tecnici con riconoscimenti di enti diversi dalla Fit (la UISP, ad esempio ha tecnici in 600 club) cui è precluso l’insegnamento nei circoli affiliati alla Fit. (I.M.)