E' entrata in vigore, il 10 novembre scorso, la legge 9 novembre 2021, n. 156 pubblicata in Gazzetta Ufficiale ovvero la conversione delle modifiche che vanno ad interessare il codice della strada.
Tra le tante cose come il rinnovato divieto di uso di tablet e pc portatili, oltre che di telefoni cellulari mentre si è alla guida di un veicolo, norme per aumentare la sicurezza dei pedoni, multe più salate per chi occupa i posti riservati al parcheggio delle auto utilizzate per il trasporto delle persone con disabilità..ed altro.
Una in particolare ha suscitato un tantino di polverone a causa della sua errata interpretazione, stiamo parlando dell'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e sonora, leggasi luci e campanello e su questa desideriamo fare chiarezza.
In un primo momento, molti sul web, hanno iniziato a sostenere l'obbligatorietà della presenza di questi dispositivi sempre e comunque, anche sulle bici ed addirittura nel caso delle luci che dovessero essere tenute accese sempre.
Ma non è così, in realtà le cosiddette modifiche di questo passaggio non hanno introdotto nulla di nuovo a questo proposito.
Vediamo in concreto.
Com’era l'Art. 68 al comma C
Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi
Comma c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati.
Art. 152 (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli).
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.
Queste le modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121
LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00170) (GU Serie Generale n.267 del 09-11-2021)note:
Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2021
b-ter) all'articolo 68, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati"»;
Non ci sono modifiche all'art.152
Quindi, pur vero che (ad eccezione delle manifestazioni sportive protette da scorta) il dispositivo sonoro deve essere presente sempre e non è una novità, come pure non lo è che i dispositivi visivi (le luci) devono essere presenti e funzionanti nei casi indicati esattamente come prima.
"Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati"
E questo vale per il ciclista da solo, in gruppo, ai raduni cicloturistici ed in ogni altro caso soggetto alla circolazione e normato dal codice.
Per la Redazione UISP Ciclismo
RB
BIKE CARD Tutorial
La Direzione Nazionale UISP ha comunicato a tutti i livelli che in data 01 febbraio 2023 è stato sottoscritto, nel rispetto delle prerogative di ciascun organismo, il rinnovo della Convenzione UISP - FCI per il 2023
Hanno sottoscritto la convenzione 2023 i seguenti Enti: US ACLI, CSAIN, AICS, LIBERTAS, CSEN, ACSI, CSI, UISP e ASI (con Bike Card). I loro tesserati possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.
Dal 09/02/23 OPES ha sottoscritto la convenzione 2023. I loro tesserati, in possesso della Bike Card, possono regolarmente partecipare alle gare e alle manifestazioni amatoriali e cicloturistiche della FCI.
Per agevolare le procedure, è possibile verificare la presenza del ciclista nel database della Bike Card, accedendo alla procedura on line direttamente da questo link oppure tramite l’immagine sottostante