Comitato Territoriale

Genova

Certificazione medica in ambito sportivo, alcune precisazioni

A seguito anche della pubblicazione su alcuni organi di stampa di interpretazioni non sempre corrette sul tema “Certificazione medica”, alcune precisazioni nel merito

A seguito anche della pubblicazione su alcuni organi di stampa di interpretazioni non sempre corrette sul tema “Certificazione medica” riferita allo svolgimento di attività sportiva, che sta portando non poca confusione non solo nel settore sportivo ma anche in quello medico, con questa breve nota si vogliono precisare alcuni aspetti fondamentali in riferimento alla Legge 9 agosto 2013 n. 98 che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 - il c.d. "Decreto del fare" che ha apportato modifiche al “Decreto Balduzzi”

Sulla materia sono intervenute anche le Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e n.4609, datate entrambe 11 settembre 2013.

Rimane obbligatorio il certificato del medico sportivo per le attività agonistiche.

E’ sempre richiesto il certificato medico per le attività sportive non agonistiche, come definite dall’art.3 del DM 23/04/2013, ma non è necessario l’elettrocardiogramma a meno che non sia il medico a ritenerlo opportuno in virtù dell’emendamento introdotto in sede di conversione del c.d. Decreto del fare.

Le attività organizzate da associazioni/società affiliate a Federazioni, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI non possono rientrare nell’ambito delle attività ludico motorie: l’articolo 3 del DM 24/04/2013 qualifica infatti come “sportive non agonistiche” tutte le attività organizzate da questi soggetti che non presentino i requisiti per qualificarsi come “attività sportive agonistiche”.

Ciò che rileva è che sia organizzata una attività qualificata e riconosciuta come attività sportiva in relazione alla quale scatta l’onere di acquisire il certificato medico. Lo stesso articolo 2, nel definire la nozione di attività ludico motoria, vi fa rientrare l'attività praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI: ne consegue che le attività svolte verso tesserati non possono in ogni caso essere qualificate come ludico motorie.

Con l’occasione si ricorda che l’omessa acquisizione del certificato medico è soggetta alle seguenti sanzioni:

-sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 ad € 516,46 (ai sensi dell’art.2 della Legge 1099/1971);

-responsabilità penale del presidente nelle ipotesi, ad esempio, di sinistro che conduca a lesioni gravi o a casi di decesso;

-responsabilità civile dell’associazione con aggressione nel caso di associazione priva di personalità giuridica, con aggressione anche del patrimonio personale di quanti abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, ai sensi dell’art.38 del Codice civile.

Direzione Uisp Genova