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Genova

Il nuovo Regolamento del Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Con Decreto del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, trasmesso agli Organismi sportivi nazionali in data 30 marzo 2023, è stato approvato il nuovo Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro, tenuto dal Dipartimento stesso e gestito da Sport e Salute SpA, è l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.Lgs. 36 del 2021.
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche già istituito presso il Coni.

Un decreto necessario anche per garantire le nuove funzionalità che dovrà assolvere il Registro con la piena entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021, ossia gli adempimenti legati all’attivazione di collaborazioni di natura autonoma, in particolare nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, anche grazie alla collaborazione degli Organismi Sportivi coinvolti in ”un’ottica di reciproca collaborazione e di coordinamento delle rispettive attività, che ha informato e che continuerà ad informare la gestione del Registro istituito presso il Dipartimento per lo Sport”.

Per “enti sportivi dilettantistici” non si intendendo quindi solo le associazioni e società sportive dilettantistiche ma anche gli enti che hanno assunto una delle forme giuridiche indicate all’art. 6, D.Lgs. n. 36 del 2021, ivi inclusi gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano, come attività di interesse generalel’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Senza dubbio un passaggio importante nel percorso di armonizzazione tra la riforma legislativa del sistema sportivo e quella del terzo settore.

Il nuovo Regolamento prevede che in fase di iscrizione non sia più necessario indicare le attività svolte – oggettivamente impossibile per le nuove costituzioni – ma viene introdotto l’obbligo in capo agli enti sportivi dilettantistici di ”trasmettere con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione al Registro, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa”. Tale indicazione auspichiamo possa condurre a superare l’obbligatorietà per un sodalizio sportivo di dover svolgere necessariamente sia attività sportiva che didattica (e formativa) anche se al punto 1 dell’articolo 4 del Regolamento si legge ancora “Devono essere iscritti nel Registro gli enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la didattica […]. Si tratta di un problema la cui soluzione l’Uisp auspica da tempo e su cui si è nuovamente espressa anche in occasione della recente Audizione del presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce, tenutasi il 28 marzo presso le Commissioni VII e XI della Camera dei deputati, in seduta congiunta, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo al fine di acquisire elementi di conoscenza più approfonditi sullo stato del comparto nonché per verificare l’impatto su tale settore delle nuove norme introdotte dal Decreto legislativo 36/2021.

In via ordinaria viene previsto che”i dati riferiti all’attività sportiva, compresa l’attività
didattica e formativa, svolta dall’ente sportivo dilettantistico, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, sempre attraverso la piattaforma del Registro, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, ovvero entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell’evento” 
e che ”Eventuali modifiche e aggiornamenti dei dati riferiti all’ente sportivo dilettantistico iscritto, ivi compreso l'aggiornamento degli amministratori in carica, devono essere trasmessi dallo stesso con apposita dichiarazione, tramite l’Organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo”.

Nella precedente versione del Regolamento non era previsto il deposito di atto costitutivo e statuto mentre oggi viene previsto. Questo non solo rappresenta uno strumento di trasparenza per i terzi che entrano in contatto con l’ente sportivo ma assicura anche la possibilità per il notaio di depositare l’atto costitutivo e statuto del soggetto che assume la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al Registro. Il Decreto Legislativo 39/2021 prevede che ”il notaio depositi l’atto presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport” ma non che questo sia pubblicato sul Registro.

Viene altresì prevista l’importante possibilità di delegare soggetti ad operare sulla piattaforma del Registro, come più volte richiesto dall’Uisp. Il nuovo Regolamento prevede infatti che“È data facoltà ai legali rappresentanti degli enti sportivi di trasmettere con apposita dichiarazione, attraverso la piattaforma del Registro, i nominativi di eventuali soggetti delegati a gestire, nel rispetto della normativa, i dati della società, dei suoi tesserati e dei lavoratori sportivi presenti sul Registro. L’ente sportivo dilettantistico assume ogni responsabilità circa l’operato dei propri delegati. Il numero massimo di soggetti delegati non può essere superiore a tre. Inoltre, è data facoltà al Legale Rappresentante di revocare la delega in qualsiasi momento”.

Questo significa che il legale rappresentante dell’ente sportivo comunica l’elenco dei delegati che potranno operare sul Registro per assolvere a tutte le comunicazioni previste, prescindendo dalla circostanza che si tratti dell’Organismo sportivo affiliante o della eventuale iscrizione in albi professionali.

Il nuovo Regolamento chiarisce inoltre che:

- le attività la cui iscrizione e pubblicazione della partecipazione avviene attraverso l’Organismo sportivo affiliante, sono da questi trasmesse telematicamente all’interno del Registro entro 90 giorni dalla conclusione dell’evento;

- per i soggetti che si tesserano direttamente all’organismo sportivo affiliante (c.d. tesseramento individuale) l’invio delle relative informazioni viene curato dagli Organismi sportivi affilianti. Si ipotizza che ciò sia esclusivamente riferito alle attività direttamente organizzate dall’organismo sportivo affiliante, ben potendo il tesserato individuale svolgere anche attività presso enti sportivi dilettantistici affilianti allo stesso organismo sportivo che restano responsabili dell’inserimento nel Registro delle informazioni legate alla partecipazione del tesserato individuale alle attività direttamente organizzate;

- per i tesserati con cittadinanza straniera che non sono residenti in Italia non è richiesto il codice fiscale.

N.B. Le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento approvato dal Dipartimento per lo Sport per essere pienamente operative nella gestione telematica del Registro necessiteranno delle conseguenti modifiche ai relativi sistemi informatici, che si resta in attesa di conoscere, sia riguardo a modalità che tempistiche di attuazione. Gli enti sportivi dilettantistici affiliati Uisp saranno tempestivamente informati di ciò attraverso la pubblicazione di nuove specifiche Circolari. (Fonte: Uisp - Area Riservata 2.0 - “Circolare n. 69/2022-2023 – Approvato il nuovo Regolamento del Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche”)

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