«Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma».
A prevederlo è l’art.2bis della Legge 7 agosto 2012, n.131, di conversione del D.L. 20 giugno 2012, n. 79.
La disposizione è entrata in vigore il 10 agosto 2012.