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Somministrazione di alimenti e bevande o spaccio di alimenti o bevande?

E' scaricabile la Circolare che riporta una ampia ed approfondita lettura delle indicazioni fornite e, per l’occasione, chiarisce le differenze tra le due attività

 

L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 9, è intervenuta in materia definendo il diverso trattamento ai fini IVA. Le associazioni possono, infatti, offrire entrambi i servizi, di somministrazione o spaccio: s’immagini l’associazione con il c.d. bar circolistico o l’associazione che realizza una piccola attività di spaccio di prodotti del commercio equo e solidale. Cambiano però gli adempimenti di carattere amministrativo e diverso è il trattamento fiscale.

Sulla piattaforma web Servizi per le associazioni e le società sportive, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati, è scaricabile la “Circolare n. 30/2018-2019 – “Somministrazione di alimenti e bevande o spaccio di alimenti o bevande”, che riporta una ampia ed approfondita lettura delle indicazioni fornite e, per l’occasione, chiarisce le differenze tra le due attività avendo in particolare a riferimento le modalità con cui si possono concretizzare in ambito associativo. (E.Fr.)