L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 9, è intervenuta in materia definendo il diverso trattamento ai fini IVA. Le associazioni possono, infatti, offrire entrambi i servizi, di somministrazione o spaccio: s’immagini l’associazione con il c.d. bar circolistico o l’associazione che realizza una piccola attività di spaccio di prodotti del commercio equo e solidale. Cambiano però gli adempimenti di carattere amministrativo e diverso è il trattamento fiscale.
Sulla piattaforma web Servizi per le associazioni e le società sportive, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati, è scaricabile la “Circolare n. 30/2018-2019 – “Somministrazione di alimenti e bevande o spaccio di alimenti o bevande”, che riporta una ampia ed approfondita lettura delle indicazioni fornite e, per l’occasione, chiarisce le differenze tra le due attività avendo in particolare a riferimento le modalità con cui si possono concretizzare in ambito associativo. (E.Fr.)