Le associazioni affiliate Uisp possono organizzare anche attività di turismo sociale inerente i fini istituzionali purché dirette esclusivamente ai propri soci/tesserati Uisp. I ricavi percepiti non saranno soggetti ad imposte dirette (ex art. 148, comma 5°, del TUIR) ma saranno soggetti ad IVA.
Lo svolgimento di questa attività è subordinato però al rispetto di procedure amministrative dettate dalle singole Regioni e che l’attività implica oneri assicurativi specificatamente legati all’attività turistica. Anche le modalità di pubblicizzazione delle attività possono essere stabilite dalle normative regionali ma, laddove non sia previsto dalla normativa regionale, si consiglia sempre di effettuare una comunicazione diretta esclusivamente ai soci e non una pubblicità rivolta al pubblico, ad esempio attraverso l’inserimento della pubblicità sul sito internet o su profili pubblici dei social network.
Tra l’altro il Codice del terzo settore (art. 85 del D.lgs. 117/2017) prevede con riferimento alle associazioni di promozione sociale che le stesse possano organizzare “viaggi e soggiorni turistici”, sempre che vengano soddisfatte alcune specifiche condizioni. Ulteriori approfondimenti a riguardo sulla Guida Pratica Uisp - on line sulla piattaforma web Servizi per le associazioni e le società sportive - a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)