Comitato Territoriale

Ascoli Piceno

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING E ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI

bonus introdotti dal Decreto Legge n. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

Con messaggio n. 2350 datato 5 giugno 2020, avente oggetto “Avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande per i nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia”, l’INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale  ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione della nuova domanda per i due nuovi bonus introdotti dal Decreto Legge n. 34/2020, per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

In cosa consiste il beneficio? 

Le famiglie possono chiedere, alternativamente, un bonus per:

- servizi di baby – sitting[ii];

- contributo per l’iscrizione a centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia

 

 

 

Chi può presentare la domanda e a quanto ammonta il contributo?

Tipologia di lavoratori

Prima richiesta

Seconda richiesta

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali.

In misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare

per l’importo residuo se la famiglia aveva già fatto ricorso al bonus baby-sitting

lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, alternativamente al congedo specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

2.000 euro per nucleo familiare

per l’importo residuo se la famiglia aveva già fatto ricorso al bonus baby-sitting

 

Chi non può presentare la domanda?

Sono incompatibili con l’accesso al beneficio le seguenti circostanze:

  1. l’aver beneficiato del congedo parentale di cui agli articoli 23[iii], comma 1, e 25[iv], comma 1, del decreto Cura Italia; 
  2. quando l’altro genitore percepisce la NASpI o altro strumento di sostegno al reddito o sia comunque disoccupato o non lavoratore alla data della domanda;
  3. l’aver ricevuto nello stesso periodo il bonus asilo nido, erogato dall’INPS ai sensi della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

 

Come accedo al bonus centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia?

Il DL Rilancio[v] ha introdotto la possibilità di optare per un contributo per tali servizi per il periodo che va dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020. Il bonus viene erogato al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19.

La fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido[vi].

Il In questo caso il pagamento del servizio avviene a cura della famiglia che riceve il contributo a sostegno di tale spesa.

 

Nella domanda è necessario fornire le seguenti informazioni e documenti:

RAGIONE SOCIALE (o denominazione. Ci sono imprese censite con la ragione sociale, come la Società semplice, S.s.; la Società in accomandita semplice, S.a.s.; la Società in nome collettivo, S.n.c., ed imprese invece censite con la denominazione sociale come le SRL e le SPA. Per le associazioni non opera questo distinguo)

VIA

DENOMINAZIONE (per le associazioni si indica quanto riportato in ragione sociale)

CIVICO

TIPOLOGIA: si apre una tendina ed è necessario scegliere tra

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4);
  • Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

PROVINCIA

PARTITA IVA/CODICE FISCALE (scegliere uno dei due nel caso in cui l’organizzatore sia in possesso anche di p.iva seguendo le indicazioni fornite dall’organizzatore del servizio)

COMUNE

CAP

FRAZIONE

DATI DEL DOCUMENTO CHE COMPROVA L’ISCRIZIONE

TIPO DOCUMENTO (si apre una tendina. Si ritiene che in elenco ci siano i diversi documenti che secondo l’INPS possono attestare l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia quali “ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione”)

P.IVA O CODICE FISCALE DI CHI EMETTE IL DOCUMENTO (quindi il dato sopra riportato)

DESTINATARIO DOCUMENTO (il C.F. del genitore che richiede il voucher. Attenzione: il genitore richiedente deve essere titolare del conto corrente su cui si chiede l’accredito del bonus!)

DATA DOCUMENTO

PERIODO DA … PERIODO A (minimo una settimana o multipli di settimana che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020)

NUMERO DOCUMENTO O FATTURA

IMPORTO (l’INPS specifica l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere)

ALLEGA FILE (es: copia bonifico)

DESCRIZIONE (es: copia pagamento)

N.B. È pertanto essenziale che le associazioni che offrono tali servizi specifichino tali informazioni all’interno della ricevuta/fattura/documento di iscrizione. 

 

Come accedono le famiglie al bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia?

Il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente. Come evidenziato prima, il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario. Qualora si richieda l’accredito su un IBAN dell’Area SEPA (extra Italia), si dovrà integrare la documentazione come indicato nel messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020. In fase di acquisizione della domanda se l’importo richiesto è eccedente i 1.000 euro e la modalità scelta è il bonifico domiciliato, la procedura non consente di proseguire. È necessario indicare, in tal caso, un IBAN oppure ridurre l’importo richiesto ed eventualmente fare un’altra nuova domanda.

 

Come si presenta la domanda?

La domanda può essere presentata:

a) avvalendosi di un patronato (fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica);

b) attraverso il sito dell’INPS;

c) attraverso Contact Center Multicanale.

Se lo si presenta attraverso il sito www.inps.it è necessario seguire il seguente indirizzo: 

sezione "Servizi online" > "Servizi per il cittadino" > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate > “Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”.

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS utilizzando:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello due o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

1) richiedere il PIN all’INPS attraverso i seguenti canali:

-    sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”. Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito internet dell’Istituto, la prima parte del PIN sarà inviata entro 12 ore dalla richiesta mediante SMS. Qualora la prima parte del PIN non dovesse pervenire, l’Istituto procede all’invio di un SMS che informa l’utente di una successiva comunicazione telefonica da parte del Contact Center per la verifica dei dati che avverrà nei successivi 2-3 giorni, trascorsi inutilmente i quali l’utente potrà rivolgersi direttamente al Contact Center per la validazione della richiesta. L’INPS evidenzia che non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, l’indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN online in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione “Converti PIN”;

-    Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);

2) richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd www.spid.gov.it).

Nel caso di domanda di indennità presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, è necessario telefonare al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l’utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

[ii] In questo caso l’istanza si presenta all’INPS che lo eroga mediante il Libretto Famiglia. 

Ne consegue la necessità che sia gli utilizzatori (la famiglia) che gli operatori si registrino sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”.

Una volta concesso il bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve effettuare la c.d. “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.

[iii] Decreto-legge 17/03/2020 n. 18 - Art. 23 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID-19

1.  Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’ articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 

[iv] Decreto-legge 17/03/2020 n. 18 - Art. 25 Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID-19

1.  A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 23, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Il congedo e l'indennità di cui al primo periodo non spettano in tutti i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici.

[v] Decreto-legge 19/05/2020 n. 34 - Art. 72 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

1.  All’ articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’ articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.”;

b)  il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. In aggiunta a quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.”

c)  al comma 8, le parole “un bonus” sono sostituite dalle seguenti: “uno o più bonus” e le parole “600 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1200 euro” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’ articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’ articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’ articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

d)  al comma 11, le parole: “1.261,1 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.569 milioni di euro”.

2.  All’ articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al comma 3, le parole: “1000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “2000 euro”;

b)  il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il bonus di cui al comma 3 è riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di euro per l’anno 2020”.

3.  Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265.

[vi] di cui all’articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016, come modificato dall’articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

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