Nell’ambito dell’esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1902, di conversione del Decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, questa mattina è stato audito Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, dalla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati.
ECCO IL VIDEO INTEGRALE DELL'INTERVENTO DI TIZIANO PESCE
ECCO LA MEMORIA INTEGRALE CONSEGNATA DA TIZIANO PESCE ALLA VII COMMISSIONE
Ecco il testo della memoria consegnata da Tiziano Pesce, presidente Uisp:
Onorevole presidente,
Onorevoli componenti della VII Commissione,
grazie per l’invito e per l’importante opportunità concessa nel potersi esprimere nell’ambito della conversione del Decreto-legge 31 maggio 2024 n. 71. In considerazione dei pochi minuti a disposizione e dell’articolata memoria che abbiamo preparato e che sarà completamente fruibile, in quanto depositata in formato digitale agli atti della Commissione, procederò soltanto con una esposizione sintetica dei punti su cui l’UISP ritiene fondamentale giungere a modifiche, integrazioni o comunque chiarimenti.
Evidentemente, la presente memoria prende esclusivamente in esame la parte di provvedimento, di cui al Capo I, recante misure in materia di sport, di lavoro e volontariato sportivo e relativa disciplina fiscale, di diretto interesse per UISP, Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI, Associazione di Promozione sociale e Rete associativa nazionale, riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e iscritta al RUNTS – Registro unico nazionale del terzo settore, e per le associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti di terzo settore affiliate.
Per quanto riguarda l’articolo 1 (Disposizioni urgenti per il funzionamento degli organismi sportivi), recante disposizioni di allineamento della disciplina statale in riferimento a quella delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, relativamente ai principi di candidabilità̀ dei presidenti uscenti e candidati al quarto mandato consecutivo, non si entra nel merito, essendo UISP organismo sportivo che, da tempo, applica specifiche norme statutarie che fissano a due il numero massimo di mandati per i/le presidenti a tutti i livelli, nazionale, regionali e territoriali, atte a favorire ed accompagnare il necessario ricambio del quadro dirigente, con particolare attenzione a quello generazionale e di genere.
Si coglie però l’occasione di questa audizione per segnalare al legislatore l’auspicio che nel prossimo futuro possa essere riavviata una profonda discussione parlamentare, fondamentale per una idonea e corretta gestione complessiva del movimento sportivo, che conduca ad una nuova normativa che incida sulle procedure elettorali, per garantire piena rappresentatività e democraticità, ricambi fisiologici degli organi apicali e limiti al rinnovo dei mandati.
Non si può non ricordare che molti presidenti di organismi sportivi risultano ad oggi essere in carica da molteplici mandati, alcuni addirittura da oltre 30 anni.
Il nostro intervento si sofferma sull’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, esaminando in particolare il comma 2 ed il comma 3 lettera b).
La disciplina fiscale e contributiva dei lavoratori sportivi autonomi (art. 3 comma 2)
L’articolo 3, comma 2, del provvedimento interviene sull’articolo 53, comma 2, del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in particolare sulla lettera a), introdotta dall’articolo 51, comma 2, lettera b) del Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”, disponendone l’abrogazione.
Nello specifico, nell’ambito della riforma del lavoro sportivo, l’articolo 51, comma 2, lettera b) introduceva una disposizione di inquadramento di alcune tipologie di redditi da lavoro sportivo, in materia di redditi da lavoro autonomo, in considerazione delle modifiche introdotte in ordine alla disciplina del lavoratore sportivo e alle relative modalità di
svolgimento delle prestazioni, anche a seguito della nuova qualificazione dei relativi redditi, senza tuttavia, rinviare all’articolo 54 del TUIR, per determinarne la corretta modalità di calcolo del reddito, ai fini della dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo.
L’intervento si impone, pertanto, a fronte dell’esigenza di inquadrare fiscalmente le predette ipotesi di prestazioni di lavoro, fornendo al contribuente gli elementi e le informazioni relative al rapporto di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi, in vista dell’imminente scadenza dei termini per la presentazione delle dichiarazioni e, conseguentemente, per procedere ai relativi calcoli.
Per effetto della misura in esame, infatti, in applicazione dei criteri di ordine generale, i redditi derivanti dalle prestazioni sportive, richiamati nella abroganda lettera a) del comma 2 dell’articolo 53 del TUIR, se conseguiti nell’esercizio di attività, senza vincoli di subordinazione o diverse da quelle di collaborazione coordinata e continuativa, sono
inquadrati come svolti in modo:
1) “abituale”, rientrando nell’ordinario reddito di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 54, commi da 1 a 6-bis;
2) “occasionale”, e come tali riconducibili ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, con applicazione delle regole di determinazione di cui al successivo articolo 71, comma 2.
Onde evitare ulteriori dubbi interpretativi, sarebbe opportuno chiarire i seguenti aspetti:
1) in assenza di una espressa previsione contraria si ritiene che i contribuenti in regime forfettario possano accedere all’agevolazione dei 15.000 euro ma sarebbe opportuno un chiarimento in considerazione della natura speciale dei due regimi;
2) l’art. 36, comma 6, del Decreto legislativo 36/2021 prevede che “I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00”. La riduzione dei quindicimila euro si applica sul reddito (come sembrerebbe dalle istruzioni ai dichiarativi) o sui compensi
conseguiti? In particolare, i forfettari applicano l’abbattimento del 15.000 euro sul reddito così come calcolato applicando il coefficiente di reddittività del 78% a cui detrarre gli oneri previdenziali o sui compensi?
3) ai lavoratori sportivi autonomi gli oneri contributivi si calcolano – come chiarito dall’INPS con la Circolare n. 88 del 31/10/2023 – adottando come base imponibile il reddito dichiarato nel modello Unico.
Si chiede pertanto conferma in merito alla circostanza che gli oneri contributivi non si calcolano sull’importo eccedente i primi cinque mila euro ma:
1) per i titolari di partita iva in regime ordinario, sugli importi che eccedono 20.000 euro;
2) per chi ha optato per il regime forfettario bisogna chiarire se: a) si devono detrarre dai compensi i 15.000 euro di franchigia fiscale, poi determinare il reddito con l’abbattimento proprio del regime forfetario e, da tale importo, detrarre i 5.000 euro di franchigia previdenziale; b) si devono detrarre i 15.000 euro di franchigia fiscale e poi gli ulteriori 5.000
euro di compensi e solo dopo applicare l’abbattimento forfetario per determinare la base imponibile contributiva. La novellata disciplina dei “rimborsi spesa forfettari” riconosciuti ai volontari in ambito sportivo dilettantistico (art. 3 comma 3 lettera b)
Dall’esame del nuovo articolo 29 del Decreto legislativo 36/2021 emerge che la disposizione:
1) contrasta decisamente con la volontà di armonizzare la disciplina delle organizzazioni sportive dilettantistiche con quella degli enti del terzo settore;
2) solleva numerosi dubbi interpretativi;
3) confrontata con l’attuale disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica non incide in modo significativo, oltretutto, in termini di semplificazione;
4) In ogni caso, la sua applicazione è circoscritta ad alcune situazioni specifiche (“manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.”), abrogando una norma che aveva invece valore generale (per cui ora tutte le altre attività di volontariato sportivo non hanno una norma che disciplini il riconoscimento dei rimborsi dei costi sostenuti coordinata con quanto previsto per i volontari del Terzo settore).
Sul primo aspetto appare necessario ricordare come la riforma dello sport abbia portato finalmente chiarezza rispetto alla distinzione tra lavoro sportivo e volontariato, caratterizzandosi quest’ultimo come prestazione di natura gratuita salvo il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute e documentate, tutto ciò anche a seguito delle ben note e molteplici pronunce della Corte di Cassazione che avevano contestato l’istituto del c.d. compenso sportivo.
Se, da un lato auspicavamo di poter ottenere semplificazioni gestionali per quelle collaborazioni economicamente marginali e comunque al di sotto dei 5.000 euro annui (si pensi soprattutto alle figure di arbitri e giudici di gara), dall’altro occorre sottolineare come tutte le norme della legislazione sportiva andrebbero sempre coordinate appieno con quelle contenute nel Codice del Terzo Settore, evitando pericolosi e inutili disallineamenti.
Si ritiene che l’importante impegno del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, della viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali con delega al terzo settore Maria Teresa Bellucci, e della stessa Commissione VII della Camera dei deputati, nel superare criticità e trovare percorsi di semplificazione, su questo punto non abbia evidentemente trovato adeguata traduzione normativa. L’armonizzazione delle riforme legislative dello sport e del terzo settore, fondamentale per riconoscere la giusta dignità ed agibilità agli operatori dello sport sociale, rischia di subire una brusca frenata ed un arretramento.
“Questa nuova formulazione cancella la norma che aveva l’obiettivo, tra gli altri, di realizzare una maggiore convergenza tra il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), consentendo così alle associazioni sportive dilettantistiche di condividere i principi sociali e il perimetro di azione del Terzo settore” ha commentato nei giorni scorsi la portavoce del Forum del Terzo Settore
Vanessa Pallucchi.
Reintrodurre il rimborso spese forfettario per i volontari delle organizzazioni sportive nella formulazione proposta significa:
1) creare un regime differenziato tra volontari delle organizzazioni sportive e volontari delle organizzazioni sportive che hanno acquisito anche la qualifica di enti del terzo settore, essendo espressamente preclusa a costoro la possibilità di percepire rimborsi spese forfettari;
2) esporre i percettori e le organizzazioni ad un rischio di contestazione per utilizzo elusivo della norma soprattutto laddove l’organizzazione sportiva dovesse erogare stabilmente quattrocento euro al mese al volontario sportivo. Si tratta pur sempre di un rimborso spese e quindi di un importo riconosciuto a fronte di un esborso sostenuto dal volontario per le attività svolte, circostanza difficilmente dimostrabile nel caso in cui il volontario dovesse operare all’interno del proprio Comune sostenendo spese di trasferta economicamente non significative se non per gli spostamenti all’interno di grandi aree metropolitane;
3) privare – nella formulazione attuale della norma – le organizzazioni sportive della possibilità di optare per il rimborso in regime di autocertificazione, in alternativa al rimborso forfettario;
4) circoscrivere il rimborso alle spese sostenute “in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.”, precludendo la possibilità di ottenere tale forma di rimborso in competizioni organizzate dalle stesse associazioni e società sportive di base quando non inserite, e quindi riconosciute, nel calendario dell’organismo sportivo affiliante o quando organizzate da soggetti terzi.
La disposizione, inoltre, si presta a dubbi interpretativi laddove
1) prevede il rimborso con riferimento allo “svolgimento dell’attività sportiva” coerentemente con l’articolo 29 del Decreto legislativo 36/2021 ai sensi del quale “Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti” ma
si ritiene che la descrizione delle attività sia esemplificativa e non esaustiva, ben potendo essere svolta attività di volontariato sportivo anche in tutte le attività logistiche necessarie per organizzare manifestazioni sportive (addetti alla logistica, alle attrezzature, alla sicurezza e assistenza degli atleti) così come nella partecipazione alle riunioni funzionali alla pianificazione delle manifestazioni stesse, a curare i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, a gestire la comunicazione dell’evento;
2) la norma ha abrogato - con effetto immediato - la possibilità di ricorrere al rimborso in autocertificazione ma non è ancora possibile erogare i rimborsi forfettari atteso che mancano i regolamenti che devono definire le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso forfettario nonché la sezione del RASD in cui effettuare la comunicazione dei rimborsi erogati o da erogare con riferimento alle attività di volontariato espletate;
3) l’erogazione del rimborso forfettario è subordinata all’adozione di una delibera relativa alla tipologia di spese e alle attività di volontariato per cui è ammesso: dal tenore della norma sembra che tale delibera sia rimessa agli organismi sportivi affilianti e non alle associazioni e società sportive dilettantistiche ma sarebbe opportuno un chiarimento.
Se la disciplina è rimessa all’organismo sportivo affiliante, ci si chiede se in caso di pluriaffiliazione l’associazione o società sportiva dilettantistica debba distinguere a seconda dell’organismo sportivo affiliante che ha riconosciuto quella specifica manifestazione;
4) la comunicazione dei rimborsi forfettari deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo anche se il rimborso non è stato ancora erogato: ciò significa che l’organizzazione sportiva avrà l’onere di valutare il rimborso secondo il criterio di competenza ai fini della comunicazione e secondo il criterio di cassa ai fini dell’incidenza della base imponibile contributiva e fiscale, il che genererebbe confusione;
5) i dati relativi ai rimborsi forfettari comunicati attraverso il RASD vengono trasferiti all’INAIL ma per i volontari non sussiste alcun obbligo di assicurazione all’istituto, rimanendo obbligatoria (e sufficiente) la copertura infortuni per tutti gli sportivi dilettanti prevista dalla L. 289/02 (quando i volontari siano tesserati e svolgano attività sportiva in senso stretto) e, nel caso in cui non siano tesserati, l’obbligo assicurativo per la sola responsabilità civile di cui all’art. 29 co. 4;
6) si afferma la natura di rimborso ma per limitare il cumulo di somme esenti in capo al medesimo soggetto la norma attribuisce ai rimborsi forfettari una natura ibrida di somme che, da un lato, non costituiscono reddito trattandosi di rimborso spese, e che, dall’altro, sono rilevanti per determinare l’eventuale superamento delle soglie di esenzione spettanti ai lavoratori sportivi autonomi.
Viene infatti previsto che:
a) i rimborsi forfettari concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento. Come è noto, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui. Se una persona collabora in modo retribuito per un sodalizio sportivo e svolge attività di volontariato sportivo per un altro percependo rimborsi forfettari, deve comunicare ad entrambi l’eventuale superamento dei 5.000 euro tra compensi e rimborsi forfettari, facendo così scattare l’onere contributivo al superamento dei 5.000 euro complessivi: a versare deve essere in ogni caso il committente o anche l’organizzazione presso cui svolge attività di volontariato? Inoltre, cosa succede se una persona svolge una collaborazione sportiva retribuita per la quale percepisce 5.000 euro e dopo aver concluso la collaborazione retribuita inizia a svolgere attività di volontariato sportivo per la quale riceve rimborsi forfettari? Deve liquidare i contributi previdenziali sui rimborsi forfettari che – non qualificandosi come reddito di lavoro – non sono soggetti a contributi?
b) i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente ma concorrono al superamento dei limiti previsti dall’articolo 36, comma 6, ai sensi del quale “I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non
costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00”. In caso di superamento dei 15.000 euro tra compensi e rimborsi forfettari, a versare deve essere il committente o anche l’organizzazione presso cui svolge attività di volontariato nonostante il rimborso non concorra a formare il reddito? Cosa succede se una persona svolge una collaborazione sportiva retribuita per la quale percepisce quindicimila euro e dopo aver concluso la collaborazione retribuita inizia a svolgere attività di volontariato sportivo per lab quale riceve rimborsi forfettari? L’organizzazione presso cui svolge attività di volontariato deve operare le ritenute su un rimborso che non concorre a formare il reddito del percipiente?
Per concludere, non si ritiene oltretutto che la disposizione apporti effettive semplificazioni.
Confrontando l’istituto del rimborso forfettario con la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative di natura sportiva dilettantistica di importo inferiore ai 5.000 euro complessivi, si può infatti osservare quanto segue:
Adempimento |
Collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva dilettantistica di importo inferiore ai 5.000 euro annui |
Rimborso forfettario |
Comunicazione di instaurazione del rapporto |
Obbligatoria ma da effettuarsi anche autonomamente attraverso il RASD entro il 30 del mese successivo all’inizio della collaborazione |
Non dovuta |
Comunicazione degli importi erogati sul RASD |
Necessaria per poter predisporre il libro unico del lavoro di cui si attende ancora il provvedimento attuativo |
Obbligatoria e da effettuarsi entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo |
Emissione busta paga |
Non dovuta quando il percettore non supera complessivamente i 15.000 euro |
Non dovuta |
UNIEMENS |
Non dovuta quando il percettore non supera complessivamente i 5.000 euro |
Non dovuta |
Libro unico del lavoro |
Richiesto ma dovrebbe realizzarsi attraverso la comunicazione degli importi all’interno del RASD |
Non dovuto |
Oneri contributivi |
Non dovuti quando il percettore non supera complessivamente i 5.000 euro |
Concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento |
Oneri assicurativi |
Non dovuti in quanto persona tesserata |
Non dovuti se persona tesserata |
Oneri fiscali |
Nessuno quando il percettore non supera complessivamente i 15.000 euro |
Nessuno |
Adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 |
Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro si applicano le disposizioni dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (ex art. 33 D.Lgs. 36/2021) |
Nei confronti (…) dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle (…) associazioni sportive dilettantistiche (…) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto (ex art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. 81/2008) |
Incidenza su NASPI |
Nessuno: l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge esclusivamente al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro (INPS, circolare n. 67 del 20/05/2024) |
Nessuna |
Quota 100 |
La compatibilità e quindi cumulabilità è prevista con esclusivo riferimento alla percezione di redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui (sul tema Corte costituzionale Sentenza 234/2022). Si auspica l’estensione alle cococo sportive di importo non superiore a 5.000 euro annui atteso che anche in questo caso si tratta di lavoro autonomo e non si configura onere contributivo |
Integralmente cumulabili |
ISEE |
Incide |
Si ritiene che il rimborso forfettario incida sull’ISEE atteso che non incidono le sole “erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute” ma sarebbe opportuno un chiarimento sul punto |
Per concludere, si auspica:
1) l’abrogazione dell’art. 3, comma terzo, lettera b), del Decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 e così il ripristino della previgente formulazione dell’articolo 29;
2) chiarimenti in merito alla figura del volontario sportivo;
3) un provvedimento che chiarisca che anche i collaboratori coordinati e continuativi sportivi dilettantistici con compenso complessivamente non superiore a cinque mila euro annui possono cumulare detto reddito con la pensione quota cento come i collaboratori autonomi occasionali;
4) la piena operatività del RASD con riferimento alle funzionalità relative alla predisposizione del libro unico del lavoro attraverso il Registro e alla trasmissione dell’UNIEMENS, ad oggi solo elaborabile ma non trasmissibile attraverso il Registro, per collaboratori con compensi complessivamente inferiori a 15.000 euro;
in alternativa, si ritiene in ogni caso necessario:
1) per rispondere alle esigenze generali inerenti il volontariato sportivo, il ripristino della previgente formulazione dell’articolo 29, reintroducendo la possibilità di optare per il rimborso in regime di autocertificazione;
2) per le fattispecie particolari, rimodulare la definizione dell’istituto per risolvere i molteplici dubbi interpretativi sopra indicati, stabilendo inequivocabilmente che gli organismi e le organizzazioni sportive che sono anche enti di terzo settore
(sostanzialmente gli Enti di Promozione sportiva che sono tutti qualificati anche come Associazioni di Promozione sociale e gli enti sportivi con doppia qualifica iscritti sia al RASD che al RUNTS) possano applicare la novellata disciplina dei rimborsi spesa forfettari.
Sul punto si segnala il principio di specificità dello sport, previsto dalla legge delega di riforma dello sport (L. 86/2019) e anche quanto previsto da parte dell’ordinamento statale, considerata la particolarità di determinati ambiti, nel consentire fattispecie di volontariato remunerato escludendo comunque che tali rapporti siano assimilabili ad alcuna forma di lavoro di natura subordinata o parasubordinata, con compensi esenti da imposizioni tributarie e non imponibili ai fini previdenziali. È il caso, ad esempio, degli operatori volontari del servizio civile universale di cui al D.Lgs. 40/2017, in gran parte operanti proprio presso Enti di terzo settore iscritti al RUNTS;
3) un provvedimento che chiarisca che anche i collaboratori coordinati e continuativi sportivi dilettantistici con compenso complessivamente non superiore a 5.000 euro annui possono cumulare detto reddito con la pensione quota cento come i collaboratori autonomi occasionali;
4) la piena operatività del RASD con riferimento alle funzionalità relative alla predisposizione del libro unico del lavoro attraverso il Registro e alla trasmissione dell’UNIEMENS, ad oggi solo elaborabile ma non trasmissibile attraverso lo stesso, per collaboratori con compensi complessivamente inferiori a 15.000 euro;
5) un provvedimento di prassi che, comunque, chiarisca
- la figura del volontario sportivo;
- la circostanza che i rimborsi forfettari incidano o meno sull’ISEE.
Ringraziando nuovamente dell’opportunità, restando a completa disposizione, si porgono cordiali saluti.
Roma, 18 giugno 2024
p. UISP Aps
Il presidente nazionale
Tiziano Pesce
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