Dal 21 agosto sono entrate in vigore nuove regole in materia di certificati medici con riferimento allo svolgimento delle attività sportive. Sulla materia sono intervenute anche le Circolari del Ministero della Salute n. 4608 e n.4609, datate entrambe 11/09/2013.
In breve la situazione attuale si può descrivere nei seguenti termini:
1) rimane obbligatorio il certificato del medico sportivo per le attività agonistiche (DM 18/02/1982), che siano svolte da tesserati o da non tesserati. Nulla è infatti cambiato in materia;
2) è sempre richiesto il certificato medico per le attività sportive non agonistiche organizzate da associazioni e società sportive affiliate ad Enti di promozione sportiva, Federazioni e Discipline sportive associate (art.3 del DM 23/04/2013). Non è però più previsto come obbligatorio l'elettrocardiogramma a riposo, a meno che non sia il medico a ritenerlo opportuno;
3) se viene organizzata una iniziativa patrocinata da Federazioni/Enti di promozione sportiva o Discipline sportive associative ed aperta a non tesserati che non abbia natura agonistica ma che sia caratterizzata da un particolare ed elevato impegno cardiovascolare (a titolo meramente esemplificativo manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe), si rende necessario chiedere il certificato medico previa rilevazione della pressione arteriosa, elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi (art.4 del DM 23/04/2013);
4) non è più dovuto il certificato medico per le attività ludico-motorie a seguito delle modifiche apportate all'articolo 2 del DM 24/04/2013 dalla Legge 98/2013 di conversione del Decreto Legge 69/2013 (c.d. Decreto del Fare).