La Corte Costituzionale interviene con autorevolezza su di un tema cardine del terzo settore, quello della “sussidiarietá”. Si tratta di un principio chiave, entrato nella revisione costituzionale dell’articolo V della Costituzione nel 2001, che nella sua declinazione “orizzontale” significa sostanzialmente possibilità di progettare e programmare “alla pari” tra soggetti della pubblica amministrazione e del terzo settore.
Questo pronunciamento della Corte Costituzionale può avere implicazioni anche in ambito sportivo. Proviamo a vedere come, facendo un brevissimo excursus storico che parte dal tema della solidarietà, un principio che ha guidato la formazione degli stati moderni, nella forma costituzionale che oggi conosciamo, e che ne ha ispirato l’azione di welfare universalistico, affondando le radici nella tradizione del mutualismo operaio della metà dell’800. Da allora, sino ai giorni nostri, questo principio è stato uno dei basamenti del vivere civile, tanto che “La solidarietà non è un lusso”, è stato lo slogan scelto negli anni anni ’90 dal nascente Forum del terzo settore, fondato da decine di organizzazioni sociali, tra le quali l’Uisp.
É di questi giorni la notizia che, in occasione di un approfondimento sul rapporto tra cooperative di comunità e Regione Umbria, la Corte costituzionale – con Sentenza del 20/05/2020 numero 131/2020 e pubblicata il 26 giugno 2020 – ha fornito un importante approfondimento e chiarimento sull’articolo 55 del Codice del terzo settore in materia di co-programmazione e co-progettazione tra la Pubblica amministrazione e gli Enti di terzo settore.
Ovvero: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Ne abbiamo parlato con Luca Gori, Scuola Sant'Anna di Pisa e Maurizio Mumolo, direttore del Forum del terzo settore, che sono stati intervistati nel corso di uno speciale del Giornale Radio Sociale dal titolo: "Sussidiarietà non solo a parole, lo dice la Corte Costituzionale".
Per la prima volta la Corte Costituzionale entra nei meccanismi procedurali dell’azione sussidiaria. Con quali effetti futuri? Ce lo spiega Luca Gori, ricercatore di diritto costituzionale della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Per la prima volta la Corte Costituzionale interviene e dà significato alla sussidiarietà orizzontale e stabilisce che una serie di soggetti espressione delle libertà sociali danno vita ad una particolare capacità a perseguire l’interesse generale, accanto e insieme allo Stato. L’Alta Corta ci dice che nella relazione tra questi soggetti sociali e la pubblica amministrazione, va stabilito un meccanismo procedurale particolare. Non ci si limita a dire che è suggeribile che ciò avvenga, ma dice di più, ovvero che questo non può non avvenire. Sino ad oggi si è ritenuto che il rapporto tra enti pubblici e enti privati in generale dovesse essere rigidamente impostato sul criterio della concorrenza, all’interno di una dinamica contrattuale. Il modello introdotto dal Codice del terzo settore ribalta questa prospettiva perché non c’è una semplice corresponsione di prezzi a fronte dell’erogazione di un servizio ma enti pubblici ed enti del terzo settore aggregano risorse e progettano un servizio verso una direzione comune”.
La Corte Costituzionale sancisce una relazione tra enti di terzo settore e pubbliche amministrazioni diversa da quello del mercato. É ipotizzabile, per analogia, una estensione di questo pronunciamento anche in ambito sportivo? “Penso ad una possibile applicazione in ambito territoriale - risponde Gori - riferita, ad esempio, all’assegnazione e alla gestione di impianti sportivi per i quali potrebbe prefigurarsi un interesse convergente tra pubblica amministrazione e soggetti di terzo settore. Che, in questo caso, potrebbero collegarsi tra di loro per far fronte in sinergia alle varie esigenze”.
Perché questo pronunciamento é cosí importante per il terzo settore? Risponde Maurizio Mumolo, direttore del Forum nazionale del Terzo settore: “Le istituzioni pubbliche e le organizzazioni del terzo settore hanno comuni finalità: il raggiungimento del bene delle comunità e dei cittadini, attraverso il perseguimento di attività di interesse generale comune. Per questo sono destinate a basare i loro rapporti su un principio di natura collaborativa e non competitiva, come invece è tipico per le organizzazioni private con finalità lucrative, che svolgono attività sulla base di un principio regolativo diverso. Il Codice del terzo settore predispone modalità specifiche, come la coprogettazione e la coprogrammazione. Con questo pronunciamento la Corte Costituzionale fa giustizia di una serie di orientamenti conservativi espressi negli ultimi mesi da alcuni tribunali amministrativi”.
La Corte non solo smonta la linea sostenuta, in alcuni casi, dalla giustizia amministrativa ma, attraverso un accurato esame della normativa riguardante il Terzo settore e le precedenti sentenze della stessa Corte, ne consolida definitivamente il valore costituzionale. Si tratta di una svolta importante i cui effetti andranno misurati nel tempo, con riflessi non solo in ambito economico e sociale.
"Si tratta di una svolta importantissima", ha commentato Claudia Fiaschi, portavoce del Forum del terzo settore. Gli enti del terzo settore (definiti per legge e non per auto attribuzione) sono espressione della "società solidale", in quanto "costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale, e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell’ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico) sia un’importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità di servizi e prestazioni erogate a favore della 'società del bisogno'". (I.M.)
Ecco il testo del pronunciamento della Corte Costituzionale nel quale si parla di Terzo settore.