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Ddl stupri, cambia il testo: scompare la parola "consenso"

Sono le principali modifiche al disegno di legge richieste dalla relatrice e presidente della commissione giustizia, Giulia Bongiorno

 

Scompare la parola "consenso" dal testo e si differenziano le pene per gli atti sessuali compiuti "contro la volontà" della vittima e quelli in cui c'è anche violenza, minaccia o abuso di autorità: scendono a 4-10 anni di reclusione nel primo caso, restano nel range 6-12 anni nel secondo. Sono queste le principali modifiche al ddl stupri sulla base della richiesta avanzata al Senato dalla relatrice e presidente della commissione giustizia, Giulia Bongiorno (Lega).

"Siamo di fronte a un fatto preoccupante, un passo indietro nella lotta contro violenze e stupri - commenta Manuela Claysset, responsabile Politiche genere e diritti Uisp - La proposta di legge, condivisa da maggioranza e minoranza, introduceva il concetto di "consenso libero" nei rapporti di coppia, una scelta tesa a contrastare violenza e stupri, a tutela delle vittime, che ieri al Senato ha visto un arretramento, introducendo al suo posto la volontà di dissenso. Ancora una volta si rischia di annaquare e creare confusione: per contrastare violenze e strupri occorre chiarezza, non alimentare il rischio di trasformare la vittima in colpevole. Per educare al rispetto, contrastare le varie forme di violenza, far crescere conoscenza e consapevolezza, occorrono formazione e leggi chiare di riferimento, come richiede la convenzione di Istanbul. Lo ribadiamo anche alla luce della nostra esperienza e dei progetti che l'Uisp porta nelle scuole da anni, come Differenze 2.0, per educare ragazzi e ragazze alla conoscenza di sè e al rispetto delle altre persone".

Nel testo approvato precedentemente a Montecitorio si parlava della necessità di un "consenso libero e attuale" per un rapporto sessuale (senza il quale scattava il reato di violenza) in quello riformulato la terminologia cambia. Il focus in questo caso è sulla "volontà contraria all'atto sessuale" che "deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso". Il reato, in ogni caso, si configura anche quando l'atto è commesso "a sorpresa, ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso".