Nazionale

Decreto legge 71/2024, nuova “mini riforma” per lo sport

Introdotte disposizioni di non chiara lettura per i volontari e i lavoratori sportivi. Il commento del presidente Uisp, Tiziano Pesce

 

Come è ormai noto, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio, il decreto legge n. 71/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di sport” (in vigore quindi dal 1° giugno), che dedica cinque articoli a “Misure in materia di sport, di lavoro sportivo e della relativa disciplina fiscale”.

Accanto alle disposizioni relative alla “disciplina del terzo mandato” per gli organismi sportivi e all’istituzione della commissione per il controllo dell’equilibrio economico finanziario delle società sportive professionistiche, che tanto hanno animato il dibattito all’interno del mondo federale e nel rapporto tra coni e Autorità di Governo in materia di sport, di particolare interesse, invece, per l’ambito della promozione sportiva di base, è l’articolo 3 “Misure urgenti in materia di lavoro sportivo”.

Di fatto, per le prestazioni di lavoro sportivo in capo a dipendenti pubblici, fino alla soglia di 5mila euro annui, sarà sufficiente la comunicazione preventiva, correttivo importante in considerazione che molte Amministrazioni negavano l’autorizzazione, mentre la novità sicuramente più rilevante interviene su un punto cardine della riforma legislativa dello sport, ossia la netta distinzione tra prestazioni di lavoro e attività di volontariato. Il decreto, pur mantenendo il divieto di retribuzione dei volontari sportivi, introduce la possibilità di riconoscererimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva”.

È evidente come il concetto di gratuità relativo al volontariato sportivo va a differenziarsi rispetto alla normativa fissata dal Codice del Terzo Settore che consente esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate con espresso divieto di poter riconoscere rimborsi forfetari.

Il decreto sembrerebbe poi escludere, inoltre, la possibilità di applicare la disciplina di favore prevista dal decreto legislativo 36/2021 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale in ambito sportivo.

“Se, da un lato auspicavamo il poter ottenere semplificazioni gestionali per quelle collaborazioni economicamente marginali e comunque al di sotto dei 5 mila euro annuali, si pensi soprattutto alle figure di arbitri e giudici, e in tal senso ci siamo sempre adoperati a porre l’attenzione a tutti i tavoli istituzionali – commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - dall’altro occorre sottolineare come tutte le norme della legislazione sportiva andrebbero sempre coordinate appieno con quelle contenute nel Codice del Terzo Settore, evitando pericolosi e inutili disallineamenti. Proprio su questo tema, approfondendo queste riflessioni, sono intervenuto nel corso del Consiglio nazionale del Terzo Settore presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, presieduto dalla viceministro Maria Teresa Bellucci, con la partecipazione anche del Capo Dipartimento Alessandro Lombardi, che nella seduta del 30 maggio ha visto, tra l’altro, l’aggiornamento dei lavori del Tavolo tecnico Terzo Settore e Sport di cui faccio parte”.

“Ritengo che il grande impegno del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e della viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali con delega al terzo settore Maria Teresa Bellucci, - aggiunge Pesce - nel superare criticità e trovare percorsi di semplificazione, su questo punto non abbia evidentememte trovato adeguata traduzione normativa. L’armonizzazione delle riforme legislative dello sport e del terzo settore, fondamentale per riconoscere la giusta dignità ed agibilità agli operatori dello sport sociale, rischia di subire una brusca frenata, se non un insostenibile arresto”.

Una associazione sportiva dilettantistiche che sia anche qualificata come ente del terzo settore e quindi oltre ad essere iscritta al Rasd (Registro delle attività sportive dilettantistiche) sia anche iscritta al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore), potrà godere di questa nuova disposizione? Potrà erogare "rimborsi forfettari", non previsti, come ricordato, dal Codice del Terzo Settore?

“Sono punti che stiamo approfondendo con i nostri professionisti ed esperti di riferimento – aggiunge il presidente Pesce - a partire dal Ufficio giuridico-legislativo del Forum nazionale del Terzo settore, auspicando che dal legislatore giungano rassicurazioni di compatibilità fra le discipline e che le disposizioni vengano chiarite e migliorate in occasione del percorso parlamentare di conversione del decreto legge in questione, a cui non faremo mancare, come sempre, la nostra attenzione e anche la nostra disponibilità ad essere auditi ed ascoltati.

Nel frattempo, la portavoce del Forum nazionale del Terzo settore Vanessa Pallucchi ha convocato per mercoledì prossimo, proprio per avviare un confronto su questi argomenti, la Consulta Sport e Benessere, tavolo tematico di quella che è, lo ricordiamo, l’associazione di enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di organizzazioni del terzo settore ad essa aderenti, così come recentemente confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per una migliore lettura dei provvedimenti contenuti nel decreto legge, pubblichiamo di seguito, integralmente, la “Circolare n. 69/2023-2024 - Riforma dello sport: ancora novità. DL 71/2024: introdotte disposizioni di non chiara lettura per i volontari e i lavoratori sportivi” (fonte: Cantiere Terzo Settore), disponibile sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0 e sulla AppUISP, a cui, ricordiamo, possono accedere i dirigenti dei sodalizi affiliati:

Dipendenti pubblici che collaborano anche con organizzazioni sportive
La riforma dello sport ha espressamente previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di collaborare con le organizzazioni sportive dilettantistiche ma nel caso in cui si tratti di collaborazioni retribuite l’attività è subordinata all’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.

Nonostante i chiarimenti forniti con il DPCM del 10 novembre 2023, diverse amministrazioni non hanno autorizzato i propri dipendenti allo svolgimento di collaborazioni sportive retribuite o le hanno autorizzate solo se di natura occasionale. Il DL in esame risponde a questa criticità prevedendo che i dipendenti pubblici che hanno collaborazioni con organizzazioni sportive per un importo non superiore a 5 mila euro non debbano richiedere l’autorizzazione ma si debbano limitare alla preventiva comunicazione. Viene inoltre previsto che in questo caso le organizzazioni sportive committenti debbano comunicare all’amministrazione di appartenenza di dipendenti pubblici i compensi erogati non entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, ma entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.
 

Una nuova disciplina per i volontari sportivi
La disposizione che suscita grandi perplessità è rappresentata dalla nuova disciplina del rimborso dei volontari in ambito sportivo, una disciplina che pare non possano applicare le organizzazioni che si qualificano anche come enti del Terzo settore, in quanto tali soggetti alla specifica disciplina prevista dal codice del Terzo settore.

Si ricorda che il Decreto legislativo 36/2021 ha abrogato la possibilità per gli enti sportivi di erogare rimborsi forfettari di cui all’art. 67, primo comma, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, chiarendo che i volontari non possono ricevere rimborsi spese forfettari ma esclusivamente il rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente dietro presentazione di idonea documentazione o a mezzo di autocertificazione, nel qual caso con il limite di euro 150 euro mensili.

Ebbene, con il decreto-legge in esame viene abrogata la disciplina dei rimborsi in autocertificazione e reintrodotto per i volontari l’istituto dei rimborsi forfettari con le seguenti caratteristiche:

  • è previsto esclusivamente per l’attività prestata in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, Coni, Cip e dalla società Sport e salute S.p.a.;
  • non è prevista solo per il costo trasferte ma per le spese e attività di volontariato deliberate: si ritiene che debba essere deliberata dall’organismo statutariamente individuato, organo amministrativo o assemblea associativa negli enti associativi;
  • può essere riconosciuto nel limite complessivo di 400 euro mensili;

da cui si evince che:

  • l’istituto non preclude la possibilità di riconoscere rimborsi a piè di lista;
  • la norma non interviene per definire il rapporto tra rimborsi forfettari e rimborsi a piè di lista per cui si auspicano chiarimenti.

Ulteriore aspetto su cui sarebbe opportuno avere chiarimenti è rappresentato dalla possibilità o meno per i volontari di un organismo sportivo – ossia Federazione, Disciplina sportiva o Ente di promozione sportiva - di essere retribuiti come lavoratori da parte di una diversa articolazione del medesimo organismo sportivo o di una associazione o società sportiva affiliata al medesimo organismo sportivo, e viceversa.

I rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente ma si sommano ai compensi da lavoro sportivo ai fini del superamento – o meno – del plafond

  • di 5 mila euro, al di sopra del quale è previsto il versamento degli oneri contributivi e assistenziali;
  • di 15 mila euro, al di sopra del quale è previsto il versamento delle ritenute fiscali.

A tal fine gli enti sportivi che erogano rimborsi forfettari devono comunicare sul Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) i nominativi e l'importo corrisposto a titolo di rimborso forfettario entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.

La disposizione non appare in linea con l’affermata necessità di armonizzare la riforma legislativa dello sport con la riforma legislativa del terzo settore andando a creare una figura di volontario che non svolge l’attività gratuitamente, potendo ricevere complessivamente fino a 4.800 euro di rimborsi forfettari all’anno.

Trattandosi di importo complessivamente inferiore a cinque mila euro, si sarebbe trattato tra l’altro di collaborazioni:

  1. esenti dall’assoggettamento a oneri previdenziali e assistenziali, con conseguente esonero dalla trasmissione dell’Uniemens;
  2. esenti da ritenute fiscali;
  3. assoggettate ad un regime semplificato con riferimento agli oneri in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Con riferimento a tali percettori si configurava pertanto l’onere solo di

  • effettuare la comunicazione di instaurazione del rapporto, anche per il tramite del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd), entro il 30 del mese successivo l’inizio della collaborazione;
  • predisporre il Libro unico del lavoro, anche per il tramite del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (Rasd) in virtù di un applicativo non ancora operativo ma con esonero nelle more della predisposizione dell’applicativo.

In termini di adempimenti in ogni caso si rende necessario comunicare attraverso il Rasd la relativa erogazione atteso che in ogni caso concorrono alla formazione dei plafond al di sopra dei quali operano le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali. Si tratta quindi di rimborso o di reddito da lavoro mascherato da rimborso?

Lavoro autonomo sportivo
Il provvedimento sembra mettere in discussione la possibilità di ricorrere a collaborazioni sportive di natura autonoma occasionale abrogando l’articolo 53, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

La disposizione qualificava come redditi di lavoro autonomo sportivo anche quelli derivanti da “prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Sulla possibilità di ricorrere al lavoro sportivo di natura autonoma occasionale si erano di recente espressi sia l’Inps, con la circolare n. 67 del 20/05/2024, che l’Ispettorato del Lavoro nel documento di programmazione della vigilanza del lavoro 2024.

Non si comprende in ogni caso la ratio di una eventuale esclusione della collaborazione autonoma occasionale tra le diverse tipologie di collaborazione sportiva: per quanto possa essere un fenomeno non molto diffuso si può riscontrare sia tra i preposti alle gare che tra gli allenatori o aiuti allenatori che potrebbero supportare occasionalmente l’ente sportivo a titolo retribuito. 

Si ribadisce pertanto la necessità di chiarimenti, attesa la fondamentale necessità di proseguire nel percorso di armonizzazione delle discipline dello sport e del terzo settore.