Un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al Registro nazionale CONI può essere anche Ente del terzo settore. Tra le diverse tipologie di enti, quella dell’associazione di promozione sociale si configura come quella più vicina all’associazione sportiva dilettantistica: sono d’altro canto già presenti in Italia molte associazioni che beneficiano della doppia qualifica.
Sotto il profilo fiscale l’acquisizione della qualifica di associazione di promozione sociale assicura continuità sotto il profilo delle agevolazioni fiscali, garantendo la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati dai soci (ex art. 85 del D.Lgs. 117/2017 c.d. Codice del Terzo settore). Le associazioni sportive dilettantistiche di promozione sociale (“ASD APS”) con Partita IVA potranno applicare un regime fiscale agevolato (ex art. 86 CTS) che prevede la stessa forfetizzazione ai fini delle imposte dirette del regime di cui alla Legge 398/1991 (si applica sempre il coefficiente di redditività del 3%) con la differenza che tali associazioni non applicheranno l’IVA e saranno esonerate dagli adempimenti connessi (ex art. 86 del CTS). Il nuovo regime forfettario potrà essere utilizzato entro i 130.000,00 euro di ricavi commerciali, superati i quali è prevista una diversa forfetizzazione ai fini delle imposte dirette ma con applicazione del regime IVA ordinario.
Alle associazioni sportive iscritte nel Registro unico degli Enti del terzo settore è riconosciuta la possibilità di garantire ai donatori maggiori agevolazioni e di beneficiare delle seguenti agevolazioni in materia di imposte indirette.
Rispetto all’ambito extra-fiscale, la qualificazione di APS prevede inoltre la possibilità di applicare le norme in materia di rapporto con gli enti pubblici (ex artt. 55 e 56 del CTS); la possibilità di utilizzare la sede destinata ad attività non produttive a prescindere dalla destinazione urbanistica; la possibilità di acquisire la personalità giuridica dimostrando la titolarità di un patrimonio minimo di 15.000 euro non vincolato; l’accesso al credito agevolato e al fondo sociale europeo; facilitazioni nell’utilizzo di strutture della pubblica amministrazione e per le autorizzazioni temporanee per la somministrazione; il privilegio sui crediti; il diritto di godere dei servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore che saranno erogati dai Centri di Servizio per il Volontariato; la possibilità di accedere a determinate risorse finanziarie; l’accesso ai titoli di solidarietà.
Le associazioni che invece fossero già configurate in associazioni di promozione sociale sono chiamate a verificare la sussistenza dei requisiti per mantenere tale qualifica e, in caso di valutazione positiva, a modificare il proprio statuto entro il 2 agosto 2019.
All’interno della Sezione Modulistica della piattaforma Servizi per le associazioni e le società sportive, è disponibile lo statuto tipo di Associazione sportiva dilettantistica Associazione di Promozione sociale “ASD APS” unitamente a un fac-simile di verbale di assemblea di modifica dello statuto finalizzato ad implementare i nuovi vincoli del Codice del terzo settore per qualificarsi ancora come ASD APS; un fac-simile di verbale di assemblea per l’acquisizione, da parte di una ASD, della qualifica anche di APS.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla “Circolare n. 35/2018-2019” e al capitolo 6 dell’aggiornata Guida pratica Uisp, on line sulla piattaforma web già indicata, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)