A seguito ricezione atti formali, si comunica che il Coni - anche grazie alle sollecitazioni dell’Uisp – considerata la grave situazione pandemica ha deliberato (Delibera Consiglio Nazionale Coni n.1701):
Questo significa che può mantenere la qualifica di ASD/SSD il sodalizio che si limiti anche solo ad organizzare attività didattica (es. l’ASD/SSD che organizza corsi di ginnastica per la salute e per il fitness) o che si limiti a partecipare con i propri tesserati a manifestazioni dell’organismo sportivo affiliante (es. come l’ASD/SSD di atletica leggera che non organizza attività didattica i propri tesserati partecipano a manifestazioni dell’organismo sportivo affiliante). È una novità di non poco conto visto il rischio oggettivo di molti sodalizi sportivi di poter essere soggetti a contestazione dell’effettiva natura sportiva dilettantistica in presenza di una sola delle due tipologie di attività promosse.
Si ricorda la necessità che l’attività didattica sia svolta da istruttori/tecnici/allenatori qualificati UISP nel rispetto del Regolamento nazionale per la Formazione.
Si ricorda che, ad oggi, è il Coni l’ente pubblico preposto al riconoscimento della natura sportiva dilettantistica del sodalizio, attività che viene realizzata attraverso il Registro Coni disciplinato dalla Delibera del Consiglio Nazionale Coni del 18/7/2017 n. 1574.
A prevederlo è l’articolo 7 del Decreto-legge del 28/05/2004 - n. 136, ai sensi del quale
“1. In relazione alla necessità di confermare che il Coni è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.
Il Coni, nella già richiamata Delibera del Consiglio Nazionale n.1701, ha altresì disposto che periodicamente, nel corso dell’anno 2022, verranno estratti e pubblicati sul sito del Coni i dati relativi all’attività sportiva, didattica e formativa che svolta dalle ASD/SSD nell’ambito istituzionale dell’Organismo sportivo di appartenenza.
Si ricorda che l’invio dei dati al Registro Coni da parte dei Comitati Territoriali, dei Comitati Regionali e dei SdA Nazionali che organizzano attività sportive e formative e l’invio delle attività didattiche, soprattutto da parte delle ASD/SSD affiliate, è fondamentale in quanto la partecipazione alle attività sportive e formative e l’organizzazione delle attività didattiche sono elementi necessari, come ricordato in questa Circolare, ai fini del mantenimento dell’iscrizione al Registro da parte delle ASD/SSD affiliate.
Per i relativi approfondimenti (procedure dettagliate di inserimento e invio dei dati da parte dei Comitati, dei SdA e delle ASD/SSD affiliate) è possibile scaricare la “Circolare n. 64/2021-2022 – Il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica di Asd e Ssd. Il Registro Coni” pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati. (E.Fr.)