Il Giornale Radio Sociale ha realizzato un approfondimento sul trattamento fiscale degli enti del terzo settore. Infatti, la Commissione Europea ha inviato recentemente una comfort letter al governo italiano, fornendo il proprio orientamento su uno dei temi più dibattuti nell’ambito della riforma del terzo settore: le agevolazioni fiscali per gli Ets. Si tratta di un documento non vincolante, ma che potrebbe rappresentare un passo decisivo per chiarire i margini di intervento dello Stato italiano e fugare i timori di una possibile violazione delle norme europee sulla concorrenza.
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Nel GrsWeek Chiara Meoli, del centro studi giuridici del Forum nazionale del terzo settore, illustra le aree di intervento: "La comfort letter ha confermato la piena compatibilità di alcune misure fiscali destinate agli Ets con la disciplina degli aiuti di Stato, e la loro piena operatività a partire dal 1° gennaio 2026. Nello specifico, il pacchetto di norme ritenute compatibili e quindi operative dal 1° gennaio riguarda innanzitutto i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale venga svolta in modalità non commerciale, come stabilito dall’articolo 79 del codice".
Quali sono le principali novità per gli enti del terzo settore?
"Le novità riguardano, in particolare, il regime forfettario di tassazione previsto per le Odv (Organizzazioni di Volontariato) e le Aps (Associazioni di Promozione Sociale) con entrate inferiori a 130.000 euro, come previsto dagli articoli 80 e 86 del codice, e l’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 112 del 2017, che stabilisce un regime fiscale specifico per queste imprese, disegnato appositamente sulle loro caratteristiche."
Luca Gori, docente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, approfondisce le implicazioni della comfort letter per l'Italia. "L'arrivo della comfort letter da parte della Commissione Europea realizza la condizione sospensiva prevista dal legislatore, che impediva l’efficacia di alcune disposizioni del codice del terzo settore e del Decreto Impresa Sociale in materia fiscale. Questo significa che, a partire dal 1° gennaio 2026, potranno pienamente entrare in vigore il regime fiscale degli Enti del terzo settore e il regime fiscale previsto per l’Impresa Sociale. Sempre dal 1° gennaio, cesserà di avere efficacia il regime delle onlus, le quali avranno tempo fino al 31 marzo 2026 per scegliere la loro collocazione all’interno del codice del terzo settore".
Gli Ets stanno approfondendo la materia per arrivare preparati al 2026. Tra questi, c’è la Fondazione Terzjus, che questa settimana ha organizzato un quickinar sul tema. Ne ha parlato il presidente, Luigi Bobba. "La Commissione ha affermato che c’è una piena compatibilità tra la disciplina degli Enti del terzo settore, così come regolata dal codice, e la disciplina degli aiuti comunitari, e già questo rappresenta un punto che non era scontato in partenza. Gli Ets non sono soggetti alle stesse regole delle imprese a scopo di lucro, poiché sono vincolati a svolgere solo attività di interesse generale, almeno come attività principale, come previsto dall'articolo 5 del codice. Le tasse si pagano solo sul reddito effettivamente posseduto, e la conclusione è che non si possono tassare redditi che non sono nella propria disponibilità. Questo rappresenta un importante riconoscimento della specificità e della qualificazione precisa che il codice ha attribuito a questi Enti".