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Dipendenti pubblici che collaborano con organizzazioni sportive: la comunicazione dei compensi erogati

Per i dipendenti pubblici che percepiscono compensi da soggetti diversi dall’amministrazione si pone il tema della preventiva autorizzazione o preventiva comunicazione, ma anche l’onere di comunicare i compensi erogati

 

Come è noto, i dipendenti pubblici possono collaborare con le organizzazioni sportive in qualità sia di volontari che di collaboratori retribuiti, in questo caso nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Quando i dipendenti pubblici percepiscono compensi da soggetti diversi dall’amministrazione di appartenenza si pone da un lato il tema della preventiva autorizzazione – o per esempio nel caso delle collaborazioni coordinate e continuative sportive di importo inferiore a 5.000 euro della preventiva comunicazione – ma anche l’onere in capo al committente di comunicare all’amministrazione di appartenenza i compensi erogati.

Il termine ordinario è entro 15 giorni dall’erogazione del compenso (ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001) ma se si tratta di una collaborazione sportiva – grazie alla disposizione introdotta dal c.d. D.L. Sport (D.L. 31 maggio 2024 n. 71 convertito in l. 29 luglio 2024, n. 106) - la comunicazione deve essere effettuata in via cumulativa entro il 30 gennaio dell’anno successivo o, nel caso in cui il rapporto sia interrotto prima del 31 dicembre, entro i 30 giorni dalla cessazione del rapporto, sempre in un’unica soluzione.

Tale semplificazione non opera nel caso in cui si tratti di una cococo amministrativo gestionale che segue infatti le regole generali sia rispetto al regime autorizzatorio che rispetto alla comunicazione dei compensi erogati.

Poiché la semplificazione riguarda le collaborazioni sportive soggette a preventiva autorizzazione, si ritiene che le collaborazioni in relazione alle quali si richiede la semplice preventiva comunicazione in quanto di importo non superiore complessivamente a 5.000 euro non siano soggette all’obbligo di comunicazione del compenso erogato. In assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione preposta, si consiglia di adottare una interpretazione restrittiva ossia considerare il plafond dei cinque mila euro riferito a tutte le collaborazioni in essere e non al singolo contratto di collaborazione.

Il provvedimento non definisce la procedura da seguire per effettuare la comunicazione: si consiglia di verificare attraverso il collaboratore se la relativa amministrazione abbia adottato una sua modulistica. La comunicazione si ritiene debba contemplare le seguenti informazioni:

  • dati anagrafici del dipendente pubblico e del committente;
  • tipologia di comunicazione ossia “comunicazione resa ai sensi dell’art. 53 co. 11 secondo periodo del D.Lgs. 165/2001;
  • tipologia di collaborazione, ossia “collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva dilettantistica”;
  • riferimento alla durata del contratto;
  • ammontare degli importi corrisposti per il periodo di riferimento.

In ogni caso è essenziale dare data certa alla comunicazione, circostanza che viene garantita dalla trasmissione della comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dell’amministrazione (è rinvenibile tramite consultazione del registro pubblico IPA al link https://www.indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/pec/ricerca-pec-ente), oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Non comunicare i compensi erogati espone l’organizzazione sportiva al rischio di sanzioni pecuniarie amministrative. L’omessa comunicazione dei compensi comporta infatti a carico del soggetto che impiega il dipendente pubblico – e quindi, per quanto di interesse, al sodalizio o ente sportivo che intrattiene rapporti di lavoro sportivo o non sportivo – l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma ai dipendenti pubblici. All’accertamento di tali violazioni e all’irrogazione provvede il ministero delle Finanze avvalendosi della Guardia di Finanza.

In merito all’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività si ricorda che le regole sono definite dal DM 10 novembre 2023 su cui ci siamo soffermati nella Circolare n. 34/2023-2024. (Fonte: “Circolare n. 24/2024-2025 Dipendenti Pubblici che collaborano con Organismi Sportivi: la comunicazione dei compensi erogati” scaricabile dalla piattaforma dei Servizi per le Associazioni e le Società Sportive Uisp - Area Riservata 2.0)