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INAIL: tutele estese dal 1° gennaio ai lavoratori autonomi iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo

Nella Circolare Uisp n. 78/2021-2022 viene offerta una prima lettura delle disposizioni sulle modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo

 

L’obbligo è stato introdotto dall’art. 66, comma 4, del DL 73/2021 e con il decreto 22 gennaio 2022 sono state definite le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo. L’INAIL, con la Circolare 24/2/2022 n. 11, ha infine ricostruito la materia. 

Con la “Circolare n. 78/2021-2022 – INAIL: tutele estese dal 1° gennaio ai lavoratori autonomi iscritti al fondo pensione lavoratori dello spettacolo" pubblicata sulla piattaforma ‘Servizi per le associazioni e le società sportive – sezione CIRCOLARI’ dell’Area Riservata web Uisp 2.0, a cui possono accedere gratuitamente i dirigenti dei sodalizi affiliati, viene offerta una prima lettura delle disposizioni citate:

  • Quali sono i collaboratori interessati dalla tutela assicurativa?
  • Vi rientrano gli “artisti amatori” esonerati da contribuzione previdenziale?
  • Vi rientrano gli sportivi dilettanti?
  • Vi rientrano gli sportivi professionisti?
  • Chi deve pagare l’INAIL?
  • L’assicurazione copre anche il rischio in itinere?
  • A chi spetta la trasmissione della denuncia di infortunio e di malattia professionale?
  • Quanto si versa?
  • Quali sono le tutele?
  • Quali sono gli adempimenti connessi?

(E.Fr.)