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Iva e operazioni permutative

Dal 1° gennaio 2026 ai fini del calcolo del valore di una operazione permutativa si deve fare riferimento al “valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”

 

Dal 1° gennaio 2026 ai fini del calcolo del valore di una operazione permutativa non si deve più fare riferimento al “valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse” ma al “valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni”.

È stato così modificato il decreto IVA dalla legge di bilancio 2026 e il ministero dell’economia ha chiarito che “per i contratti stipulati in data anteriore al 1° gennaio 2026, continuerà a trovare applicazione il criterio del valore normale. Tale soluzione, nel rispetto del principio del legittimo affidamento e di certezza del diritto, consente di preservare gli assetti negoziali già formati secondo la disciplina previgente”.

Detta disposizione, infine, non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell'art. 14 del DPR IVA, non supera il 5% del corrispettivo in denaro.

Ma cosa si intende per operazione permutativa?

Immaginate una azienda che intende sponsorizzare una associazione sportiva dilettantistica ma al posto di erogare denaro conferisce attrezzatura sportiva: questa è una operazione permutativa ossia uno scambio tra il servizio di sponsorizzazione (l’associazione sportiva fa veicolare l’immagine dell’azienda sponsor attraverso un evento che organizza o a cui partecipa attraverso, per esempio, l’apposizione del logo dello sponsor sull’abbigliamento degli atleti) e la cessione di attrezzatura sportiva. Con il regime previgente il valore della cessione dei beni e quindi della sponsorizzazione veniva calcolato in base al valore normale del bene, con il regime attuale è necessario definire l’ammontare complessivo dei costi riferibili alla cessione del bene o alla effettuazione del servizio. (Fonte: Uisp - Area Riservata 2.0 – Servizi per le Associazioni e Società Sportive – Sezione Circolari)

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